Art. 24 Specifiche tecniche

1. Le specifiche tecniche definite al punto 1 dell'allegato III figurano nei documenti del contratto, quali il bando di gara, il capitolato d'oneri o i documenti complementari.

2. Le specifiche tecniche devono consentire pari accesso agli offerenti e non devono comportare la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura dei contratti alla concorrenza.

3. Fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie, comprese quelle relative alla sicurezza dei prodotti, o i requisiti tecnici che devono essere soddisfatti nel quadro di accordi internazionali di normalizzazione, al fine di garantire l'interoperabilità prevista da tali accordi e purché siano compatibili con il diritto comunitario, le specifiche tecniche sono formulate:

a) mediante riferimento a specifiche tecniche definite nell'allegato III e, in ordine di preferenza, alle norme civili nazionali che recepiscono norme europee, alle omologazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche civili comuni, alle norme civili nazionali che recepiscono norme internazionali, alle altre norme civili internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di normalizzazione o, se questi mancano, ad altre norme civili nazionali, alle omologazioni tecniche nazionali o alle specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, di calcolo e di realizzazione delle opere e di messa in opera dei prodotti, alle specifiche tecniche civili originate dall'industria e da essa ampiamente riconosciute o agli standard di difesa nazionali definiti dall'allegato III, punto 3, del presente decreto e alle specifiche per il materiale di difesa assimilabili a tali standard. Ciascun riferimento contiene la menzione «o equivalente»;

b) in termini di cui all'articolo 68, comma 3, lettere b), c) e d), del codice.

4. Per quanto non previsto e disciplinato nel presente articolo si applicano le disposizioni recate dall'articolo 68, commi da 4 a 13, del codice.
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