Art. 21 Avviso di preinformazione

1. Le stazioni appaltanti, possibilmente entro il 31 dicembre di ogni anno, rendono noto mediante un avviso di preinformazione, conforme all'allegato IX A, paragrafi 1 e 2, del codice, pubblicato dalla Commissione europea o da esse stesse sul loro «profilo di committente», quale indicato all'allegato X, punto 2, lettera b), del codice, ed all'articolo 3, comma 35, del codice:

a) per le forniture, l'importo complessivo stimato degli appalti o degli accordi quadro, per gruppi di prodotti, che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi; i gruppi di prodotti sono definiti mediante riferimento alle voci della nomenclatura CPV, Common procurement vocabulary, di cui al regolamento (CE) n. 213/2008. Il Ministro dell'economia e delle finanze pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana le modalità di riferimento da fare, nei bandi di gara, a particolari voci della nomenclatura in conformità a quanto eventualmente stabilito dalla Commissione europea;

b) per i servizi, l'importo complessivo stimato degli appalti o degli accordi quadro, per ciascuna delle categorie di servizi elencate nell'allegato I, che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi;

c) per i lavori, le caratteristiche essenziali dei contratti o degli accordi quadro che intendono aggiudicare.

2. Gli avvisi di cui al comma 1 sono inviati alla Commissione europea e pubblicati sul profilo di committente il più rapidamente possibile dopo l'adozione della decisione che autorizza il programma per il quale le stazioni appaltanti intendono aggiudicare appalti o accordi quadro.

3. I soggetti che pubblicano l'avviso di preinformazione sul loro profilo di committente inviano alla Commissione europea, per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione di cui all'allegato X paragrafo 3, del codice, una comunicazione in cui é annunciata la pubblicazione di un avviso di preinformazione su un profilo di committente.

4. La pubblicazione degli avvisi di cui al comma 1 é obbligatoria solo se i soggetti di cui al comma 1 si avvalgono della facoltà di ridurre i termini di ricezione delle offerte ai sensi dell'articolo 70, comma 7, del codice.

5. L'avviso di preinformazione contiene gli elementi indicati nel presente decreto, le informazioni di cui all'allegato, IX A, paragrafo 1 e 2, del codice, e ogni altra informazione ritenuta utile, secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione europea in conformità alla procedura consultiva di cui all'articolo 67, paragrafo 2, della direttiva 2009/81/CE.

6. L'avviso di preinformazione é altresì pubblicato sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, del codice, con le modalità ivi previste.

7. Il presente articolo non si applica alle procedure negoziate senza pubblicazione preliminare di un bando di gara.
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