Art. 14 Sicurezza dell'approvvigionamento

1. La stazione appaltante precisa nella documentazione dell'appalto i requisiti in materia di sicurezza dell'approvvigionamento ritenuti necessari in relazione all'oggetto dell'appalto. Tali requisiti possono riguardare:

a) la capacità dell'offerente di onorare i suoi obblighi in materia di esportazione, trasferimento e transito dei prodotti e servizi oggetto del contratto;

b) l'organizzazione e ubicazione della catena di approvvigionamento dell'offerente, ai fini del presente articolo;

c) la predisposizione e mantenimento della capacità necessaria a far fronte ad esigenze supplementari della stazione appaltante dovute a una crisi, secondo termini e condizioni da concordare;

d) la manutenzione, la modernizzazione o gli adeguamenti delle forniture oggetto dell'appalto;

e) le misure atte a consentire alla stazione appaltante la manutenzione dei prodotti e servizi oggetto del contratto qualora l'operatore economico non sia più in grado di provvedere in proprio;

f) ulteriori misure e requisiti che, in ragione della natura, dell'impiego dei beni, servizi o lavori e della finalità dell'appalto, siano ritenuti necessari dalla stazione appaltante.
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