Art. 13 Sicurezza dell'informazione

1. Nel caso di contratti che comportano la trattazione di informazioni classificate, gli operatori economici forniscono prova della capacità loro e dei loro subappaltatori di trattare tali informazioni al livello di protezione richiesto nella documentazione dell'appalto da parte della stazione appaltante, in conformità alle leggi e ai regolamenti in materia di nulla osta di sicurezza, e agli accordi internazionali di settore.

2. A tale fine, la stazione appaltante precisa nella medesima documentazione le misure e i requisiti necessari per garantire la sicurezza dell'informazione, i quali possono riguardare:

a) l'impegno dell'offerente e dei subappaltatori già individuati a salvaguardare opportunamente la riservatezza di tutte le informazioni classificate in loro possesso o di cui vengano a conoscenza per tutta la durata dell'appalto e dopo la risoluzione o conclusione dell'appalto, in conformità alle pertinenti disposizioni legislative, regolamentari e amministrative;

b) l'impegno dell'offerente ad ottenere l'impegno di cui alla lettera a) da altri subappaltatori ai quali subappalterà durante l'esecuzione dell'appalto;

c) le informazioni sufficienti sui subappaltatori già individuati, che consentano all'amministrazione aggiudicatrice/all'ente aggiudicatore di accertare che ciascuno di essi possieda le capacità necessarie per salvaguardare adeguatamente la riservatezza delle informazioni classificate alle quali hanno accesso o che sono tenuti a produrre nel quadro della realizzazione delle loro attività di subappalto;

d) l'impegno dell'offerente a fornire le informazioni richieste alla lettera c) ai nuovi subappaltatori prima di attribuire loro un subappalto;

e) ulteriori misure e requisiti che, in ragione della natura, dell'impiego dei beni, servizi o lavori e della finalità dell'appalto, siano ritenuti necessari dalla stazione appaltante.

3. La stazione appaltante può, se del caso, concedere, agli operatori economici che non detengono ancora il nulla osta di sicurezza, un periodo addizionale per ottenerlo. In tale ipotesi, la stazione appaltante specifica nel bando di gara il termine entro il quale il nulla osta va presentato, comunque non successivo alla data di apertura delle offerte presentate.
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