1. Fatte salve le norme vigenti sulle cooperative sociali e sulle imprese sociali, le stazioni appaltanti possono riservare la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, in relazione a singoli appalti, o in considerazione dell'oggetto di determinati appalti, a laboratori protetti nel rispetto della normativa vigente, o riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando la maggioranza dei lavoratori interessati é composta di disabili i quali, in ragione della natura o della gravità del loro handicap, non possono esercitare un'attività professionale in condizioni normali. Il bando di gara menziona la presente disposizione.
Relazione
Relazione all’articolo 52
Viene recepito l’art. 19, direttiva 2004/18 e l’art. 28, direttiva n. 17/2004
Le disposizioni di cui all’art. 5 della legge n. 381 del 1991 e dell’art. 52 del D. Lgs. n. 163 del 2006, pur accomunate dalla identica natura eccezionale (e derogatoria rispetto alla disciplina comune) e dalla medesima finalita' di protezione delle persone svantaggiate (in attuazione dei principi costituzionali di uguaglianza e solidarieta'), hanno ambiti di applicazione e regolano fattispecie del tutto differenti e non sovrapponibili tra di loro (come del resto è direttamente rilevabile dall’incipit della disposizione dell’art. 52, che fa espressamente salve le norme vigenti sulle cooperative sociali e sulle imprese sociali, tra cui non vi è motivo per non comprendere la legge n. 381 del 1991).
Infatti la prima contempla la possibilita' di affidamenti diretti alle cooperative sociali di cui all’art. 1, comma 1, lett. b), della legge n. 3981 del 1991 di appalti di fornitura di beni e servizi, eccezion fatta per quelli socio – sanitari ed educativi, di importo sottosoglia comunitaria; la seconda ammette procedure di gara in cui, per quanto qui interessa, in relazione a singoli appalti o in considerazione dell’oggetto dell’appalto, la partecipazione possa essere riservata a specifici soggetti, quali i laboratori protetti, tra cui possono essere annoverate anche le cooperative sociali di cui al piu' volte citato art. 1, comma 1, lett. b), della legge n. 381 del 1991 (*).
In realta', lo stesso Codice del contratti pubblici, oltre a prevedere in linea generale procedure di aggiudicazione ristrette, alle quali sono invitati solo determinati soggetti, che ne abbiano fatto richiesta e previamente qualificati, fermo restando la necessita' che siano invitati almeno dieci operatori (nel caso di affidamento di beni o servizi), se sussiste un tal numero di soggetti idonei, e che in ogni caso il numero dei candidati invitati deve essere sufficiente ad assicurare un’effettiva concorrenza (art. 55 e 62, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 163 del 2006), contempla espressamente la specifica fattispecie di appalti riservati, ai sensi dell’art. 52, ai quali, come si è avuto modo di accennare nel precedente paragrafo 4.2.2., ricorrendo le condizioni ivi previste, possono essere invitati a partecipare anche laboratori protetti, tra cui possono rientrare le cooperative sociali di cui all’art. 1, comma 1, lett. b, della legge n. 381 del 1991.
QUESITO
del 21/12/2011 -
APPALTI RISERVATI - NORMATIVA DISABILI
Sarebbe possibile strutturare una gara per l’affidamento di un servizio da parte di un’Azienda Sanitaria, con importo sottosoglia, in modo che alle aziende, alle cooperative e alle associazioni di volontariato che intendono partecipare sia richiesto come presupposto di ammissibilità la presenza fra il loro organico di almeno il 30% di disabili? In caso positivo tale clausola a che normativa fa riferimento? Cosa è necessario esplicitare nella documentazione di gara? È possibile mettere in concorrenza nella stessa gara, per l’affidamento di un servizio, sia aziende con scopo di lucro, che ONLUS, che associazioni di volontariato? Grazie
QUESITO
del 01/10/2007 -
REQUISITI PARTECIPAZIONE - CLAUSOLE BANDO
Il comune di .. sta predisponendo un bando di gara per l'affidamento dei servizi cimiteriali. Attualmente il servizio è gestito da una Cooperativa sociale. E' possibile riservare la gara, pur trattandosi di una procedura aperta sopra soglia, ai soggetti di cui all'art. 52 del d.lgs. 163/2007 o è preferibile prevedere una sola clausola di esecuzione? La nostra prima ipotesi va in questa seconda direzione, recitando il testo del capitolato: "Secondo quanto previsto dall’art. 52 del d. lgs. 163/2006 ed al fine di garantire la continuità occupazionale e quella dei progetti di inserimento lavorativo dei lavoratori attualmente impiegati nel servizio alle dipendenze della Cooperativa Sociale di tipo B) che svolge per il comune di Pinerolo il servizio oggetto del presente appalto sino al 31/3/2008, ai sensi dell’art. 4, comma 1, Legge 381/1991, l’aggiudicatario dovrà procedere all’assunzione di tale personale svantaggiato, attualmente composto da n. 4 persone, come risulta dalle convenzioni in atto relative ai servizi in oggetto, garantendo la continuità dei progetti di inserimento lavorativo ed il mantenimento delle condizioni contrattuali di maggior favore. In subordine, nel caso che il personale “svantaggiato” delle cooperative sociali, in tutto o in parte, non aderisca alla proposta di assunzione, l’affidatario dovrà garantire comunque la presenza di n. 4 persone svantaggiate tra il personale addetto al servizio in oggetto in osservanza dell’ art. 5 della L. 381/91 come introdotto dall’art. 20 della L. n.52/96. L’appaltatore dovrà impegnarsi a garantire la continuità occupazionale ed il trattamento economico e giuridico maturato da tutti i soggetti già operanti in virtù della precedente procedura di affidamento, qualora questo sia interessato". Il testo così formulato è corretto? Sarebbe altrettanto corretto prevedere che l'ammissione alla gara sia riservata ai soli concorrenti di cui all'art. 52 del d.lgs. 163/2006?