Art. 229. Informazioni da conservare sugli appalti aggiudicati

ABROGATO DAL 19-04-2016 (ART. 217 DLGS 50-2016)

1. Gli enti aggiudicatori, avvalendosi anche delle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 per le procedure espletate in tutto o in parte con strumenti elettronici, conservano le informazioni relative ad ogni appalto, idonee a rendere note le motivazioni delle determinazioni inerenti:

a) la qualificazione e la selezione degli operatori economici e l'aggiudicazione degli appalti;

b) il ricorso a procedure non precedute da una gara, a norma dell'articolo 221;

c) la mancata applicazione, in virtù delle deroghe previste dagli articoli da 207 a 219, nonché dagli articoli da 17 a 19 e dagli articoli 24, 25 e 29, delle disposizioni di cui agli articoli 20, 21, 38, 63, 66, 68, 69, 71, 76, 77, 79, da 81 a 88, 118, 220, 221, da 223 a 234.

2. Le informazioni devono essere conservate per almeno quattro anni dalla data di aggiudicazione dell'appalto, affinché, durante tale periodo, l'ente aggiudicatore possa fornirle alla Commissione su richiesta di quest'ultima, nonché a chiunque ne abbia diritto

Relazione

Relazione all’articolo 229 Il presente articolo recepisce senza particolarità l’art. 50 della direttiva 2004/17
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