Art. 221. Procedura negoziata senza previa indizione di gara

ABROGATO DAL 19-04-2016 (ART. 217 DLGS 50-2016)

1. Ferma restando la facoltà di ricorrere alle procedure negoziate previa pubblicazione di avviso con cui si indice la gara, gli enti aggiudicatori possono ricorrere a una procedura senza previa indizione di una gara nei seguenti casi:

a) quando, in risposta a una procedura con indizione di una gara, non sia pervenuta alcuna offerta o alcuna offerta appropriata o alcuna candidatura; nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni originarie dell'appalto;

b) quando un appalto é destinato solo a scopi di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo e non per rendere redditizie o recuperare spese di ricerca e di sviluppo, purché l'aggiudicazione dell'appalto non pregiudichi l'indizione di gare per gli appalti successivi che perseguano questi scopi;

c) quando, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l'appalto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;

d) nella misura strettamente necessaria, quando per l'estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili per l'ente aggiudicatore i termini stabiliti per le procedure aperte, ristrette o per le procedure negoziate con previa indizione di gara non possono essere rispettati; le circostanze invocate a giustificazione dell'estrema urgenza non devono essere imputabili all'ente aggiudicatore; per l’ampliamento degli interventi da ritenersi ricompresi nella definizione di “estrema urgenza” si veda quanto disposto dall’art.9 del DL 133/2014 in vigore dal 13/09/2014

e) nel caso di appalti di forniture per consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente, o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe l'ente aggiudicatore ad acquistare materiale con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate;

f) per lavori o servizi complementari, non compresi nel progetto inizialmente aggiudicato e nel contratto iniziale, i quali siano divenuti necessari, per circostanze impreviste, all'esecuzione dell'appalto, purché questo sia aggiudicato all'imprenditore o al prestatore di servizi che esegue l'appalto iniziale:

- quando tali lavori o servizi complementari non possano essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dall'appalto iniziale senza recare gravi inconvenienti agli enti aggiudicatori, oppure;

- quando tali lavori o servizi complementari, pur essendo separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento;

g) nel caso di appalti di lavori, per nuovi lavori che consistano nella ripetizione di lavori simili affidati dagli stessi enti aggiudicatori all'impresa titolare del primo appalto, purché i nuovi lavori siano conformi a un progetto di base, aggiudicato con un appalto in seguito all'indizione di una gara; la possibilità di ricorrere a questa procedura é indicata già al momento dell'indizione della gara per il primo appalto e, ai fini degli articoli 215 e 29 del presente codice, gli enti aggiudicatori tengono conto dell'importo complessivo previsto per i lavori successivi;

h) quando si tratta di forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime;

i) per gli appalti da aggiudicare in base a un accordo quadro, purché l'accordo sia stato aggiudicato nel rispetto dell'articolo 222 del presente codice;

j) per gli acquisti d'opportunità, quando é possibile, approfittando di un'occasione particolarmente vantaggiosa ma di breve durata, acquistare forniture il cui prezzo é sensibilmente inferiore ai prezzi normalmente praticati sul mercato;

k) per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose presso un fornitore che cessi definitivamente l'attività commerciale oppure da curatori o da liquidatori di un fallimento, di un concordato preventivo, o di una liquidazione coatta amministrativa o di un'amministrazione straordinaria;

l) quando l'appalto di servizi consegue a un concorso di progettazione organizzato secondo le disposizioni del presente codice e debba, in base alle norme vigenti, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori di tale concorso; in tal caso, tutti i vincitori del concorso di progettazione debbono essere invitati a partecipare ai negoziati

Relazione

Relazione all’articolo 221 Il presente articolo recepisce l’art. 40 della direttiva 2004/17. Rispetto alla direttiva 93/38 e all’art. 13 del D.Lgs,. 158/1995, si segnala l’ampliamento delle ipotesi ...
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Giurisprudenza e Prassi

SETTORI SPECIALI - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO

AVCP DELIBERAZIONE 2014

Nei settori speciali, seppure con lievi differenziazioni dai settori ordinari (cfr. artt.56 e 57, del codice), la possibilita' di applicare la disciplina della procedura negoziata senza previa indizione di gara di cui all’art.221, del D. Lgs. n. 163/2006, stante il vulnus che la norma comporta rispetto alla piena applicazione del principio della concorrenza di cui all’art. 2 del D. Lgs. n. 163/2006, è consentita al verificarsi di ipotesi eccezionali e tassative contemplate dal legislatore.

SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

TAR PIEMONTE SENTENZA 2012

Con riferimento al servizio di distribuzione di gas naturale, si applica il d.Lgs. n. 164/2000 e la normativa che ad esso e' succeduta in caso di affidamento effettuato mediante procedura negoziata, a seguito di procedura aperta precedentemente esperita e andata deserta in quanto non erano pervenute offerte entro il termine stabilito nel bando. Il termine “gara”, difatti, non si riferisce solo alle procedure ad evidenza pubblica “aperte”, ma anche a quelle ristrette. Lo stesso art. 46 bis contempla chiaramente, al comma 4, l’ipotesi in cui l’affidamento del servizio di distribuzione del gas abbia luogo con procedura negoziata, laddove stabilisce che “Gli enti locali che, per l’affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale, alla data di entrata in vigore del presente decreto, in caso di procedura aperta, abbiano pubblicato i bandi di gara, o, in caso di procedura di gara ristretta, abbiano inviato anche le lettere di invito, ….possono procedere all’affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale secondo le procedure applicabili alla data di indizione della relativa gara……”.. Del resto non appare ragionevole che il legislatore abbia consentito a derogare ai criteri di aggiudicazione indicati dall’art. 14 del D. L.vo 164/00 e poi dall’art. 46 bis del D.L. 159/07 in presenza di una procedura ristretta, dal momento che tali criteri sono funzionali a garantire i livelli minimi di qualita' del servizio.

In altre parole, le procedure di affidamento del servizio di distribuzione del gas seguono ormai, per quanto riguarda i criteri di aggiudicazione, le disposizioni di cui alle norme sopra citate, che non possono ritenersi derogabili in alcun caso, allo stesso modo in cui non si puo' derogare al principio per cui tali servizi possono essere affidati solo con gara, e non piu' tramite concessione.

Cio' significa che, nel settore di che trattasi, nel passaggio dalla gara pubblica alla procedura ristretta i criteri di aggiudicazione possono certamente essere modificati in funzione di rendere l’aggiudicazione del servizio piu' attraente, tuttavia rispettando il principio per cui non si puo' prescindere ai fini della scelta del contraente da una adeguata valorizzazione della offerta tecnica.

PROCEDURA NEGOZIATA - AFFIDAMENTO PER RAGIONI DI URGENZA

TAR LAZIO SENTENZA 2007

Preso atto da parte della stazione appaltante della impossibilità di prorogare ulteriormente l’affidamento del servizio alla ricorrente per la ritenuta necessità di migliorare la qualità del servizio da essa svolto (peggiorata nel tempo), non poteva che sussistere estrema urgenza di affidare il servizio ad altra ditta per il tempo necessario a coprire l’ipotizzata durata dei giudizi avverso la precedente gara del 2006, la cui proposizione non poteva di certo essere considerata prevedibile.

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 28/12/2009 - SETTORI SPECIALI - ACCORDO QUADRO - APPLICABILITÀ ART. 122

VERIFICA CORRETTA APPLICAZIONE DECRETO LEGISLATIVO N. 158/1995 ART. 13 COMMA 1 LETTERA e) a contratto stipulato in data 28 luglio 2006 prima entrata in vigore codice appalti. Nel contratto del 14 febbraio 2006 tra la F S.p.A. e la A S.p.A. , tra le premesse viene riportato quanto segue: “(....) ricorrono le condizioni di cui all’art. 13 del comma 1 del D.Lgs. 158/1995 e s.m.i. per procedere a un affidamento, mediante procedura negoziata senza pubblicazione preventiva di un bando di gara, in favore di ALSTOM Ferroviaria S.p.A. quale soggetto aggiudicatario della precedente fornitura (….)”.L CONTRATTO ORIGINARIO DEL 2002 PREVEDEVA LA FORNITURA DI N. 4 TRENI CON PREVISIONE DI ACQUISTARNE ALTRI 2. CON CONTRATTO DEL 14/02/2006 VENGONO ACQUISTATI ALTRI 6 TRENI, La fornitura è stata affidata alla ALSTOM Ferroviaria vista “l’oggettiva impossibilità a reperire sul mercato elettrotreni aventi caratteristiche compatibili con la linea ferroviaria, considerando che le UdT di produzione dell’ALSTOM Ferroviaria erano state appositamente progettate e realizzate per soddisfare le esigenze tecniche della predetta linea ferroviaria”. In sostanza, si richiama la possibilità prevista dall’art. 13, comma 1 lett. e), del D.Lgs. 158/1995 di effettuare l’affidamento attraverso procedura negoziata per specifiche tecniche derivate dalla peculiare situazione della rete gestita dalla Ferrotramviaria. Esiste casistica, ovvero giurisprudenza circa applicazione della norma . 158/1995 ART. 13 COMMA 1 LETTERA e).