Art. 206. Norme applicabili

ABROGATO DAL 19-04-2016 (ART. 217 DLGS 50-2016)

1. Ai contratti pubblici di cui al presente capo si applicano, oltre alle norme della presente parte, le norme di cui alle parti I, IV, e V. Della parte II, titolo I, riguardante i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari, si applicano esclusivamente i seguenti articoli: 29, intendendosi sostituite alle soglie di cui all'articolo 28 le soglie di cui all'articolo 215; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 46, comma 1-bis; 51; 52; 53, commi 1, 2, 3, 4, fatte salve le norme della presente parte in tema di qualificazione; 55, comma 1, limitatamente agli enti aggiudicatori che sono amministrazioni aggiudicatrici; 55, commi 3, 4, 5, 6, con la precisazione che la menzione della determina a contrarre è facoltativa; 58, con il rispetto dei termini previsti per la procedura negoziata nella presente parte III; 60; 66, con esclusione delle norme che riguardano la procedura urgente; in relazione all'articolo 66, comma 4, in casi eccezionali e in risposta a una domanda dell'ente aggiudicatore, i bandi di gara di cui all'articolo, 224, comma 1, lettera c), sono pubblicati entro cinque giorni, purché il bando sia stato inviato mediante fax; 68; 69; 71; 73; 74; 76: gli enti aggiudicatori possono precisare se autorizzano o meno le varianti anche nel capitolato d'oneri, indicando, in caso affermativo, nel capitolato i requisiti minimi che le varianti devono rispettare nonché le modalità per la loro presentazione; 77; 79; 81, commi 1 e 3; 82; 83, con la precisazione che i criteri di cui all'articolo 83, comma 1, la ponderazione relativa di cui all'articolo 83, comma 2, o l'ordine di importanza di cui all'articolo 83, comma 3, o i sub-criteri, i sub-pesi, i sub-punteggi di cui all'articolo 83, comma 4, sono precisati all'occorrenza nell'avviso con cui si indice la gara, nell'invito a confermare l'interesse di cui all'articolo 226, comma 5, nell'invito a presentare offerte o a negoziare, o nel capitolato d'oneri; 84; 85, con la precisazione che gli enti aggiudicatori possono indicare di volere ricorrere all'asta elettronica, oltre che nel bando, con un altro degli avvisi con cui si indice la gara ai sensi dell'articolo 224; 86, con la precisazione che gli enti aggiudicatori hanno facoltà di utilizzare i criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse, indicandolo nell'avviso con cui si indice la gara o nell'invito a presentare offerte; 87; 88; 95; 96; 112-bis; 118; 131. Nessun altra norma della parte II, titolo I, si applica alla progettazione e alla realizzazione delle opere appartenenti ai settori speciali. comma modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007, e successivamente così modificato dall’art.4, comma 2, lett.ee) del DL 13/05/2011 n. 70 in vigore dal 14/05/2011, convertito con la legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011, successivamente modificato dall'art. 44, comma 8, lettera b), decreto-legge n. 201/2011 in vigore dal 06/12/2011, poi convertito senza modifiche dalla Legge di conversione 214/2011, in vigore dal 28/12/2011

2. Quando, ai sensi della presente parte, la gara può essere indetta, oltre che con bando di gara, anche con un avviso periodico indicativo o con un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, il riferimento al «bando di gara» contenuto negli articoli della parte I e della parte II che sono applicabili anche ai contratti soggetti alla presente parte, deve intendersi comprensivo di tutti e tre tali avvisi.

3. Nel rispetto del principio di proporzionalità, gli enti aggiudicatori possono applicare altre disposizioni della parte II, alla cui osservanza non sono obbligati in base al presente articolo, indicandolo nell'avviso con cui si indice la gara, ovvero, nelle procedure in cui manchi l'avviso con cui si indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta.

Relazione

Relazione all’articolo 206 Il presente articolo enuclea le disposizioni di altre parti del codice, che si applicano anche ai settori esclusi. Si tratta di problematica diversa rispetto a quella degl...
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Giurisprudenza e Prassi

DISCIPLINA DEI SETTORI SPECIALI - DELIMITATA AMBITO SOGGETTIVO E OGGETTIVO

TAR LIGURIA SENTENZA 2015

La giurisprudenza amministrativa ha gia' affermato che “la disciplina dei settori ordinari è quella di portata generale, mentre quella dei settori speciali ha portata eccezionale ed è, pertanto, applicabile soltanto nei casi espressamente previsti, senza possibilita' di un'interpretazione estensiva. L'elemento decisivo che differenzia i settori ordinari da quelli speciali non è soltanto quello soggettivo, ossia concernente gli enti che operano nei settori indicati nella parte III del codice, ma detto elemento va integrato con quello oggettivo, ossia con riferimento al tipo di attivita' svolta da detti soggetti. L'articolo 31 del codice dei contratti, infatti, esclude l'applicazione delle disposizioni di cui alla parte II del codice soltanto ai contratti della parte III che le stazioni appaltanti, le quali esercitano una o piu' delle attivita' di cui agli articoli da 208 a 214, ‘aggiudicano per tali attivita'’. Analogamente gli articoli 207, 208 e 209 prevedono l'applicazione della parte III del codice ‘alle attivita'’ espressamente indicate’. Cio' è ribadito anche nell'articolo 217 del codice dei contratti, il quale precisa che la parte III ‘non si applica agli appalti che gli enti aggiudicatori aggiudicano per scopi diversi dall'esercizio delle loro attivita' di cui agli articoli da 208 a 213’. […] La disciplina speciale della parte III, pertanto, trova applicazione per i soggetti ivi indicati, ma nei settori speciali di attivita' puntualmente descritta, richiedendosi, pertanto, la contemporanea presenza sia del requisito soggettivo degli enti che operano nei settori speciali, che di quello oggettivo, ossia della riferibilita' della concreta attivita', oggetto dell'appalto, al settore speciale di attivita'” (cosi' T.A.R. Emilia Romagna-Parma, 28.5.2007, n. 315; nello stesso senso T.A.R. Lazio, III-ter, 27.2.2008, n. 1793) .

Del resto, chiamata a dirimere la questione pregiudiziale se la direttiva 2004/17/CE debba essere interpretata nel senso che un ente aggiudicatore, che svolga un’attivita' in uno dei settori speciali (nel caso di specie, trattavasi del settore del gas, dell’energia termica e dell’elettricita'), rientri nell’ambito di applicazione della stessa anche in relazione ad un’attivita' collaterale esercitata in un contesto concorrenziale, la Corte di Giustizia delle Comunita' Europee (IV, 10.4.2008, n. 393/06) ha dato risposta negativa, affermando che la natura speciale della direttiva 2004/17/CE ne esige un’interpretazione restrittiva, strettamente circoscritta ai settori di attivita' specificamente definiti, senza alcuno spazio per l’approccio ermeneutico denominato “teoria del contagio” di cui alla sentenza Mannesmann (C.G.C.E., 15.1.1998, n. 44).

I medesimi principi sono stati ripresi dal Consiglio di Stato con riguardo al settore speciale del gas (art. 208 del D. Lgs. n. 163/2006 - cfr. Cons. di St., Ad. Plen., 1.8.2011, n. 16) ed al settore speciale porti e aeroporti di cui all’art. 213 D. Lgs. n. 163/2006 (cfr. Cons. di St., V, 9.3.2015, n. 1192).

In conclusione, si ritiene che l’appalto per la gestione dei servizi complementari e sussidiari di vigilanza e sicurezza da svolgersi nell’ambito degli edifici e delle aree del porto di Genova, essendo aggiudicato per scopi diversi - ancorche' strumentali - dall’esercizio dell’attivita' relativa allo sfruttamento di un'area geografica ai fini della messa a disposizione del porto ai vettori marittimi (art. 213 D. Lgs. n. 163/2006), esuli dal campo di applicazione della parte III del codice dei contratti pubblici.

Trattandosi di appalto relativo ad un’attivita' collaterale esercitata in un contesto concorrenziale (cfr. C.G.C.E., IV, 10.4.2008, n. 393/06 cit.), esso sfugge all’applicazione delle regole di evidenza pubblica di cui alla parte terza del codice dei contratti pubblici.

Donde l’inammissibilita' del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, rientrando la controversia nella giurisdizione del giudice ordinario.

SETTORI SPECIALI - FACOLTA' DI AUTOVINCOLO APPLICAZIONE NORME SETTORI ORDINARI

TAR LAZIO RM SENTENZA 2014

Il fondamento della deroga, per i settori speciali, all'applicazione delle norme dettate per i settori ordinari, tale da giustificare la sottrazione alle regole operanti per gli altri settori, va rinvenuto nell'esigenza di consentire procedure snelle ed elastiche in ragione della specificita' dell'oggetto e degli interessi perseguiti, essendo la disciplina dei settori speciali caratterizzata da una minore rigidita' rispetto a quella generale dei settori ordinari in quanto rispondente ad esigenze di semplificazione e modernizzazione, fermo restando l'obbligo del rispetto delle esigenze della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato cui la normativa comunitaria è orientata.

Pur nella ricorrenza dell'elemento oggettivo per l'applicazione della disciplina dettata per i settori speciali, costituito dalla riferibilita' dell'oggetto dell'appalto al settore speciale di attivita', e spettando alle stazioni appaltanti operanti in tali settori la scelta e la verifica in ordine all'applicabilita' di ulteriori disposizioni, va ritenuto che laddove non vi siano ragioni per restringere la concorrenza e la partecipazione alla gara – attraverso l'aggravamento, rispetto a quanto previsto per i settori ordinari, delle modalita' di prestazione della cauzione – strettamente connesse alla specialita' del settore, l'Amministrazione, nell'esercizio della facolta' di determinare il contenuto della lex specialis di gara alla stessa riconosciuta, è tenuta a valutare la necessita' di introduzione di disposizioni riguardanti i settori ordinari, anche richiamando norme non espressamente indicate dall'art. 206 come applicabili ai settori speciali, laddove le stesse siano funzionali ad estendere la platea dei concorrenti, non essendo alla stessa preclusa la possibilita' di applicare in modo piu' completo la disciplina del Codice al fine di garantire gli obiettivi di concorrenza e non discriminazione perseguiti dalla normativa comunitaria complessivamente intesa.

SETTORI SPECIALI - INDIVIDUAZIONE OFFERTE ANOMALE

TAR LAZIO RM SENTENZA 2013

Nell'interpretazione dell'art. 206 cit., ove non vengano specificati nella legge di gara i criteri per l'individuazione delle offerte anormalmente basse, la Stazione appaltante è libera di valutare se assoggettare o non a verifica di anomalia determinate offerte, regolandosi sulla base del contenuto delle stesse (TAR Lazio, Sez. III ter, 9.12.10, n. 35816).

IMPRESE PUBBLICHE AEROPORTUALI - NORMATIVA APPLICABILE

AVCP PARERE 2013

Oggetto: richiesta di parere ai sensi del Regolamento interno sulla istruttoria dei quesiti giuridici - societa' Aeroporto di A s.p.a. - qualificazione giuridica della societa' ai fini dell’applicazione del decreto legislativo n. 163/2006.

Dalla ricostruzione dell’impianto normativo in materia di gestioni aeroportuali, nazionale e comunitario, emerge che dette societa' operano “per rispondere ad esigenze di carattere industriale o commerciale”, cosi' come individuato dalla Corte di giustizia nella definizione che ha reso in ordine alle imprese pubbliche nel differenziarle dagli organismi di diritto pubblico (C. giust. CE, 15 maggio 2003, -214/00, punto 44). A tal proposito si richiama l’art. 10 del citato D.M. n. 521/1997, che, nell’individuare i criteri di gestione applicabili dalle societa' di gestione aeroportuale, dispone che la societa' “organizza e gestisce l’impresa aeroportuale garantendo l’ottimizzazione delle risorse disponibili per la produzione di attivita' e di servizi di adeguato livello qualitativo, nel rispetto dei principi di sicurezza, di efficienza, di efficacia e di economicita'”.

Il perseguimento di uno scopo di lucro e l’assunzione dei rischi connessi alla propria attivita' comportano che detto soggetto si lascia guidare da considerazioni economiche, secondo le leggi del mercato. Tale risulta anche l’orientamento del Supremo Giudice, il quale rileva come sia da escludersi il carattere commerciale e industriale dei bisogni "non . . . suscettivi. . . di soddisfacimento mediante attivita' di produzione o scambio di beni o servizi connotata da imprenditorialita' o scopo di lucro" (Cass. Civ., S.U. 4 maggio 2006, n. 10218; v. anche 8 febbraio 2006, n. 2637; 4 aprile 2000, n. 97).

Sulla base di quanto sopra considerato, sembra, pertanto, potersi qualificare l’istante come impresa pubblica, ente aggiudicatore che applica le disposizioni della parte III del Codice, nei limiti espressamente previsti dalla medesima parte III.

SETTORI SPECIALI - LEGITTIMO IL CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA

AVCP PARERE 2012

In materia di cauzione definitiva, l’art. 206 del Codice esclude per gli appalti dei settori speciali l’applicabilita' della disciplina generale di cui all’art. 113; analogamente, l’art. 339 del D.P.R. n. 207 del 2010 esclude implicitamente l’estensione ai settori speciali della disciplina dettata dagli artt. 123-ss. dello stesso Regolamento, in tema di garanzie obbligatorie a carico dell’appaltatore.

La lex specialis di gara ha legittimamente imposto ai concorrenti uno schema di cauzione definitiva caratterizzato dalla clausola di escussione a prima richiesta della somma garantita, senza che il fideiussore possa opporre eccezioni relative al rapporto principale, in deroga agli artt. 1939 e 1945 cod. civ..

Sul piano strettamente civilistico, poi, sono ormai del tutto fugati i dubbi circa la liceita' della stipulazione di un contratto autonomo di garanzia nel quale l’istituto fideiussore si impegna a pagare a prima richiesta alla stazione appaltante, rinunciando ad opporre eccezioni in ordine alla validita' ed all’efficacia del contratto di appalto (cfr. Cass. Civ., sez. un., 18 febbraio 2010 n. 3947, alla cui ampia motivazione puo' rinviarsi).

In conclusione, il disciplinare di gara approvato A s.p.a. e sottoposto all’esame dell’Autorita' è legittimo, in relazione alla prestazione della cauzione definitiva con rinuncia alle eccezioni sulla validita' ed efficacia del contratto di appalto, secondo lo schema del contratto autonomo di garanzia.

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dalla societa' B. s.r.l. – “Intervento di video-ispezione, pulizia e mappatura condotte e pozzetti, ripristino e consolidamento delle parti ammalorate della platea in c.a. e successiva protezione – realizzazione vasca di prima pioggia e impianto depurazione, da realizzare presso le platee di lavaggio di C in via D” – euro 207.739,34 – S.A.: A s.p.a.

CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA NEI SETTORI SPECIALI

AVCP PARERE 2012

A s.p.a. è un ente aggiudicatore nel settore dei servizi ferroviari, ai sensi dell’art. 3, comma 29, e dell’allegato VI-D del Codice e, come tale, non è soggetta alla diretta applicazione della parte II del Codice, concernente gli appalti di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari (nella quale rientra la disciplina sul dimezzamento della cauzione provvisoria di cui ai richiamati artt. 40 e 75, che non figurano tra le norme cui fa rinvio, per i settori speciali, l’art. 206). Invero, l’ultimo comma dell’art. 206 del Codice stabilisce che, nel rispetto del principio di proporzionalita', gli enti aggiudicatori operanti nei settori speciali “…possono applicare altre disposizioni della parte II, alla cui osservanza non sono obbligati in base al presente articolo, indicandolo nell’avviso con cui si indice la gara, ovvero, nelle procedure in cui manchi l’avviso con cui si indice la gara, nell’invito a presentare un’offerta”.

In materia di cauzione definitiva, tuttavia, va rilevato che per gli appalti dei settori speciali l’art. 206 del Codice esclude l’applicabilita' della disciplina generale, ivi compreso l’art. 113; analogamente, l’art. 339 del D.P.R. n. 207 del 2010 esclude implicitamente l’estensione ai settori speciali della disciplina dettata dagli artt. 123-ss. dello stesso Regolamento, in tema di garanzie obbligatorie a carico dell’appaltatore.

Per il suo oggetto, la procedura in esame risulta percio' del tutto sottratta all’applicazione del richiamato D.M. 12 marzo 2004 n. 123, sulla cui asserita ultrattivita' non è necessario soffermarsi in questa sede.

Ne consegue che, nella redazione dei bandi di gara, A s.p.a. puo' discrezionalmente predisporre il contenuto negoziale degli schemi di cauzione definitiva da sottoporre alle imprese appaltatrici, conformandosi alle condizioni generali di contratto applicate dal Gruppo A (approvate dal consiglio di amministrazione di A s.p.a. con delibera del 26 novembre 2008).

Sul piano strettamente civilistico, poi, sono del tutto fugati i dubbi circa la liceita' della stipulazione di un contratto autonomo di garanzia nel quale l’istituto fideiussore si impegna a pagare a prima richiesta alla stazione appaltante, rinunciando ad opporre eccezioni in ordine alla validita' ed all’efficacia del contratto di appalto (cfr. Cass. Civ., sez. un., 18 febbraio 2010 n. 3947, alla cui ampia motivazione puo' rinviarsi).

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentate da B – “Lavori di completamento del tratto della galleria naturale C a singola canna e a semplice binario dalla pk 79+520 alla pk 80+327e lavori di completamento del corpo stradale ferroviario afferenti alla Variante 2.1 previsti nel progetto di velocizzazione della linea D – E” – euro 29.500.195,10 – S.A.: A s.p.a.

SETTORI SPECIALI - ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE - NORMATIVA APPLICABILE

AVCP DELIBERAZIONE 2012

L’art. 206 stabilisce che si applicano ai settori speciali esclusivamente determinati articoli della parte II del Codice, con cio' chiarendo il carattere tassativo delle disposizioni in esso richiamate e, quindi, il divieto di applicazione analogica o estensiva di ulteriori disposizioni della parte II; cio' indurrebbe a ritenere che ne restano escluse le norme sulle attivita' di progettazione recate dall’art.90.

Una lettura coerente e sistematica delle norme, tuttavia, non puo' prescindere dalla considerazione che, nell’ambito dei contratti speciali, sebbene non debbano necessariamente essere applicate le disposizioni normative specifiche sulle procedure di gara, devono tuttavia essere osservati alcuni indefettibili principi concorrenziali, desumibili dal Trattato UE, quali la trasparenza e la par condicio.

E’ in quest’ottica che va dunque esaminata la regolarita' della procedura di gara ed è solo rispetto a detti principi che la questione puo' essere valutata.

La prima questione da esaminare riguarda la possibilita' per il soggetto che ha redatto il progetto preliminare di partecipare alla gara per l’affidamento dei servizi di ingegneria concernenti, tra l’altro, la progettazione di secondo e terzo livello e la necessita' di stabilire se questo costituisca un vulnus al principio di par condicio e di simmetria informativa, elementi portanti alla base di un sano principio concorrenziale. Ad avviso dell’esponente sarebbe desumibile dall’art. 90, comma 8, la regola secondo cui il progettista che abbia partecipato ad una fase di progettazione non puo' partecipare alle fasi di progettazione successive, in quanto questi si troverebbe in una posizione di vantaggio a detrimento degli altri potenziali concorrenti. Tale disposizione, che deriva dall’art.17, comma 10, della legge 109/94 e riafferma il principio per cui chi partecipa alla redazione del progetto non puo' successivamente partecipare ad appalti o concessioni, relativi alla stessa opera, è stata normalmente interpretata in seno piuttosto restrittivo, posto che il divieto da essa recato non doveva ritenersi espressione di un principio generale, quanto piuttosto- poiche' limitativo della concorrenza e della possibilita' di partecipare alle gare pubbliche- suscettibile di applicazione per i soli casi stabiliti, tanto che la giurisprudenza, che da diverse angolazioni ha avuto modo di affrontare il problema (Corte di Giustizia UE,3 marzo 2005, in cause C-21/03 e C34/03; Cons.Stato ,sez.V,15 gennaio 2008,n.36; TAR Piemonte, sez.I,5 luglio 2008,n.1510; sez.I,28 febbraio 2007,n.882; TAR FVG 24 aprile 2009,n.294) ha comunque precisato che:

-non si applica al di la' dei casi da essa stessa previsti (redazione del progetto rispetto alla gara per i lavori);

-va accertata, caso per caso, la lesione effettiva della concorrenza , in quanto deve essere provato che l’esperienza acquisita “grazie al progetto” ha “effettivamente” falsato la concorrenza.

“Anche se la norma dell’art. 90, comma 8, si riferisce al rapporto tra appalti di lavori e preventiva progettazione, non si puo' non ritenere applicabile il principio generale del divieto di partecipazione di chi abbia una posizione di vantaggio relativamente agli appalti di servizi” (categoria nella quale rientra l’appalto oggetto della presente controversia).

Quindi, la valutazione in merito al divieto di partecipazione deve trovare fondamento in una oggettiva posizione di vantaggio del concorrente rispetto agli altri.”

Nel caso oggetto della gara, la situazione di vantaggio si correla in primo luogo alla disponibilita', da parte di chi ha concorso alla progettazione preliminare, della documentazione tecnica a base di gara.

Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, misura e contabilita', assistenza e sorveglianza continuativa in cantiere, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione lavori ed attivita' connesse ai sensi degli artt.123 a 127 del d.P.R. 554/99, per: interventi urgenti di adeguamento e potenziamento di infrastrutture ed impianti in area di manovra con implementazione AVL per cat. II-III presso l’aeroporto “G.Galilei” di Pisa S. Giusto.

SETTORI ESCLUSI - TERMINE DI NOMINA DELLA COMMISSARI GARA

TAR UMBRIA PG SENTENZA 2011

La regola fissata dall’art. 84, comma 10, del codice dei contratti pubblici, concernente la necessaria posteriorita' della nomina dei componenti della commissione di gara alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, si applica anche ai contratti esclusi, essendo espressione di un principio generale, riveniente il proprio fondamento di razionalita' nel principio di imparzialita', che non consente deroghe, e che è comunque inferibile anche dall’art. 27 del d.lgs. n. 163 del 2006. Vale la pena aggiungere ancora che la violazione dell’art. 84, comma 10, comporta l’illegittimita' derivata degli atti della procedura di gara e dell’aggiudicazione, come effetto dell’irregolare costituzione della commissione.

COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI GARA NEI SETTORI SPECIALI - INCOMPATIBILITA'

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2011

Versa in una situazione di incompatibilita' e non avrebbe potuto essere membro della commissione di gara il soggetto che, oltre ad aver prestato attivita' fondamentale nella fase di preparazione della gara, risulta aver partecipato continuativamente e a pieno titolo di membro della predetta commissione di gara, contribuendo quindi all’adozione delle relative determinazioni, non limitandosi, invece, a fornire quella attivita' occasionale di supporto tecnico ab externo, propria del consulente (in termini, C.d.S., sez. V, 16 marzo 2011, n. 1628).

Come tale, i relativi atti di costituzione e la successiva attivita' da essa svolta, ivi compreso il provvedimento di aggiudicazione provvisoria e definitiva, devono considerarsi irrimediabilmente viziati e devono essere annullati (cosi' C.d.S., sez. VI, 29 dicembre 2010, n. 9577, secondo cui “Ai sensi dell'art. 84, d.lg. n. 163 del 2006, applicabile anche nei settori speciali in quanto richiamato espressamente dall'art. 206, d.lg. n. 163 del 2006, quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, va nominata una Commissione di gara, e in tale Commissione i componenti diversi dal presidente non devono aver svolto ne' possono svolgere alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta (comma 4). È chiaro che l'incompatibilita', mirando a garantire l'imparzialita' dei commissari di gara, si riferisce a soggetti che abbiano svolto incarichi relativi al medesimo appalto, ad es. incarichi di progettazione, di verifica della progettazione, incarichi di predisposizione della legge di gara, e simili. L'incompatibilita' non puo' estendersi a qualsivoglia funzionario dipendente dalla stazione appaltante, che svolge incarichi amministrativi o tecnici che non sono relativi allo specifico appalto”).

SETTORI SPECIALI - ATI - INTESTAZIONE CAUZIONE PROVVISORIA

TAR LAZIO RM SENTENZA 2011

In giurisprudenza si è da tempo affermato il principio (che origina dalla pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Cons. Stato, 4.10.2005, n. 8; cfr., in seguito: CGA Sicilia, 31.12.2007, n. 1177; id., 30.12.2008, n. 1168; Cons. Stato, VI, 21.04.09, n. 2400; id.,28.05.2010 n. 3401; id., 30.6.2011, n. 3924) per cui, nel caso di partecipazione di un costituendo raggruppamento temporaneo di imprese ad una gara di appalto, la polizza fideiussoria mediante la quale viene costituita la cauzione provvisoria, deve essere intestata non solo alla societa' capogruppo, ma anche alle societa' mandanti. Cio', al fine di evitare il configurarsi di una carenza di garanzia per la stazione appaltante con riferimento a quei casi in cui l’inadempimento non dipenda dalla capogruppo designata ma, appunto, dalle mandanti (Cons. Stato, Ad.Pl.. n. 8/2005; Cons. Stato, VI, 23 luglio 2009, n. 4648). La stessa giurisprudenza ha precisato, peraltro, che il fidejussore, per assicurare in modo pieno l’operativita' della garanzia in parola, deve richiamare la natura collettiva della partecipazione alla gara di piu' imprese, identificandole singolarmente e contestualmente, e deve dichiarare di garantire con la cauzione provvisoria non solo la mancata sottoscrizione del contratto, ma anche ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara, pena l’esclusione dal procedimento (Consiglio Stato Ad. Pl., 4 ottobre 2005, n. 8). Una siffatta condizione non risulta soddisfatta nel caso all’esame del Collegio. Dal testo della fidejussione rilasciata in data 5 maggio 2010 da GARANTE a Ove Alfa & International Ltd. si desume, invero : - che la societa' ha stipulato la scrittura fideiussoria nella qualita' di capogruppo del raggruppamento formato unitamente alla Alfa Italia s.r.l., in procinto di partecipare alla gara per l’affidamento dell’appalto in controversia; - che per il conferimento dell’incarico è richiesto il rilascio di una cauzione provvisoria; - che la banca si costituisce fideiussore solidale della predetta societa'; che la garanzia prestata vincola la Banca “in caso di inadempimento della medesima [contraente: n.d.r.] agli obblighi assunti”. La formulazione usata, facendo specifico riferimento “agli obblighi assunti” dalla contraente medesima, non sembra idonea a garantire la stazione appaltante, in via generale, con riferimento a tutte le ipotesi di inadempimento, comprese quelle in cui il mancato adempimento non dipenda dalla capogruppo designata, ma appunto dalle mandanti. Essa pertanto non risponde ai requisiti richiesti per la presentazione della cauzione nelle procedure pubbliche di gara.

Ne' puo' affermarsi, in contrario, che l’art. 75 del d.lgs n. 163/2006 (in seguito, Codice degli Appalti) - che disciplina la cauzione provvisoria presentata dai concorrenti nelle gare d’appalto - non troverebbe applicazione per la gara in questione, in quanto avente ad oggetto servizi nei settori speciali di rilevanza comunitaria. Al riguardo, osserva il Collegio che a norma dell’Art 206, comma 1, del Codice degli Appalti, ai contratti pubblici riguardanti lavori, servizi e forniture nei settori speciali di rilevanza comunitaria si applicano “esclusivamente” le disposizioni del Codice che sono nello stesso indicate, tra le quali l’art. 75 predetto certamente non figura. Tuttavia, nel successivo comma 3 si stabilisce che “Nel rispetto del principio di proporzionalita', gli enti aggiudicatori possono applicare altre disposizioni della parte II, alla cui osservanza non sono obbligati in base al presente articolo, indicandolo nell’avviso con cui si indice la gara, ovvero, nelle procedure in cui manchi l’avviso con cui si indice la gara, nell’invito a presentare un’offerta.” E nel bando di gara, al punto III.1.1, per la garanzia fideiussoria definitiva – di cui la garanzia provvisoria è un necessario presupposto – viene richiamato espressamente l’art. 113 del Codice degli Appalti il quale, dal canto suo, in diversi punti rinvia proprio all’art. 75. Nella procedura in esame, quindi, devono ritenersi applicabili, quali norme non obbligatorie ma in quanto richiamate dalla stazione appaltante, sia l’art. 113 del codice degli appalti, espressamente e direttamente menzionato nella lex specialis di gara, sia l’art. 75, sia perche' indirettamente richiamato, sia per coerenza interpretativa.

SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2011

Sono applicabili alla gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale le disposizioni in tema di composizione della commissione giudicatrice delle procedure di scelta del contraente con il sistema dell'offerta economicamente piu' conveniente, fissate dall'articolo 84 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Le disposizioni contenute in detto articolo sono evidentemente espressione di un principio di carattere generale riguardanti tutte le gare di appalto di lavori, servizi e forniture, essendo tese a dare concreta attuazione ai principi di imparzialita' e buona amministrazione predicati all’articolo 97 della Costituzione: in particolare, esse si sforzano di conciliare i principi di economicita', di semplificazione e di snellimento dell’azione amministrativa con quelli di trasparenza, efficacia ed adeguatezza, obiettivizzando, per quanto possibile, la scelta dei componenti delle commissioni cui è demandata l’individuazione dell’offerta economicamente piu' vantaggiosa e cosi' sottraendola a possibili elementi di eccessiva discrezionalita' o di arbitrio dell’amministrazione aggiudicatrice che possano pregiudicarne proprio la trasparenza e l’imparzialita'.

D’altra parte non puo' sostenersi che l’applicabilita' di tali disposizioni sarebbe esclusa in concreto dal fatto che la gara di cui si tratta riguarda un contratto dei c.d. settori speciali, atteso che l’articolo 206 del ricordato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dichiara espressamente applicabili anche per tali contratti alcuni articoli del codice dei contratti, tra cui proprio l’articolo 84; ne' vale ad escludere l’applicabilita' di tale normativa la circostanza che nel caso di specie non si verterebbe in tema di appalto di lavori, servizi e forniture, ma di una concessione di pubblico servizio, giacche' nella delibera consiliare n. 3 del 21 febbraio 2007 la stessa amministrazione si è inequivocabilmente autovincolata al rispetto della normativa del codice dei contratti, deliberando, al punto 2, “di individuare, quale modalita' di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in territorio comunale, la procedura ristretta (ex licitazione privata) ad evidenza comunitaria, ex D. Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni”).

In ogni caso, quand’anche cioè non si rendesse applicabile la peculiare disciplina del piu' volte citato articolo 84, la scelta dei componenti, ancorchè discrezionale, per non scadere nell’arbitrio e per il rispetto dei fondamentali principi di imparzialita' e di trasparenza, deve essere sufficientemente motivata con riferimento al loro peculiare bagaglio culturale e professionale.

Nel caso di specie, dall’esame della determinazione di nomina della commissione di gara per la valutazione delle offerte inerenti la procedura di gara di cui si tratta, innanzitutto non vi è alcun elemento da cui emerga l’accertamento della carenza in organico di adeguate professionalita', ne' vi è alcuna menzione di oggettive e comprovate esigenze che giustifichino la nomina del componente (un ingegnere), “figura tecnica appropriata quale membro esperto della commissione”.

Inoltre il predetto ingegnere non risulta neppure appartenere ad una delle specifiche categorie (professionisti iscritti da almeno dieci anni negli albi professionali, professori universitari di ruolo) cui le amministrazioni possono rivolgersi, qualora nei loro organici difettino di dipendenti forniti delle adeguate professionalita'.

APPALTO DI SERVIZI - SETTORE SPECIALE - DIMIDIAZIONE CAUZIONE

AVCP PARERE 2010

In merito alle forme di garanzia richieste ai soggetti partecipanti alla procedura ad evidenza pubblica in esame il bando di gara, al punto 10, prescrive espressamente “una cauzione di € 5.312,00 da costituirsi nei modi previsti dall’art. 3 del capitolato.

Trovano applicazione al caso di specie, oltre alle norme speciali della Parte III del Codice dei contratti pubblici, le norme di cui alle Parti I, IV, e V, nonche' i soli articoli della Parte II espressamente richiamati nello stesso art. 206, tra i quali non figura l’art. 75, concernente le cauzioni.

E’ legittima l’esclusione dell’impresa qualora il bando non abbia previsto il beneficio della riduzione del cinquanta per cento del suddetto importo della cauzione per le imprese che abbiano la certificazione del sistema di qualita'.

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall'impresa A S.r.l. - Servizio di pulizia degli immobili aziendali - Importo a base d'asta € 265.585,00 - S.A.: B S.p.A..

SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE - NOMINA COMMISSIONE DI GARA COMMISSIONE DI GARA – NOMINA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2010

La genericita' dell’art. 206 del D.Lgs. n. 163/2006 nel fare rinvio all’art. 84 implica che la violazione dell’ordine temporale fra la presentazione delle domande e la nomina della commissione di gara non determini sempre e comunque l’annullamento dell’intera procedura qualora la commissione di gara sia nominata in un momento diverso da quello che la norma prevede.

Finalita' dell’art. 84 co. 10 del Codice è infatti di assicurare che le stazioni appaltanti osservino, nella nomina delle commissioni di gara e nella scelta dei componenti, quei rigorosi principi di correttezza e trasparenza necessari ad assicurare il corretto svolgimento della procedura ed evitare ogni forma di possibile coinvolgimento dei singoli commissari con le imprese partecipanti.

Per l’affidamento del servizio di che trattasi, la nomina della Commissione di gara, anche se è anteriore al termine previsto per la consegna della documentazione contenenti le offerte delle partecipanti, è successiva all’arrivo nel Comune delle domande di partecipazione, come si evince dallo stesso provvedimento, nel quale si da atto che all’esito della pubblicazione del bando di gara erano pervenute undici domande di partecipazione.

Al momento della nomina era percio' da escludere che potessero pervenire al comune ulteriori domande di partecipanti nei cui confronti i commissari potessero esercitare qualsivoglia influenza in modo tale da indurre che gli oneri di trasparenza e di correttezza non potessero rimanere osservati.

Con riferimento alla nomina nella commissione di componenti esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, sono richiesti il possesso di capacita' tecniche e professionali coerenti con l'importanza dell'appalto con riferimento al possesso di un titolo di studio adeguato e la pregressa esperienza nel settore (Cons. Stato, VI, 14 ottobre 2009 n. 6297).

Con riferimento ai predetti requisiti, va disatteso che il titolo di studio dei due componenti (diploma di geometra e di ragioneria) e del presidente (diploma di laurea in giurisprudenza) non fosse idoneo a garantire la preparazione necessaria per la valutazione e le scelte da effettuare onde individuare la migliore offerta: trattandosi nella specie di formulare valutazioni aventi rilievo essenzialmente economico sulla gestione dei servizio e sulla convenienza delle offerte per la collettivita'.

E’ percio' da disattendere la necessita' di una specifica esperienza nel settore della distribuzione del gas, in quanto le scelte da effettuare non impingevano tanto in problemi tecnici di realizzazione dell’impianto quanto in problemi economici di ottimizzazione del servizio da rendere per le quali è senz’altro sufficiente la conoscenza delle esigenze proprie degli amministrati.

PUBBLICITA' SEDUTE DI GARA - DELIMITAZIONE

TAR PIEMONTE TO SENTENZA 2009

Il principio di pubblicita' e trasparenza nelle operazioni di svolgimento di pubbliche gare trova applicazione nella fase della verifica della documentazione presentata dai concorrenti e della conseguente ammissione degli stessi all'esame della documentazione tecnica per l'attribuzione dei punteggi, mentre il suddetto principio non è violato soltanto se la commissione riservi alla seduta segreta la valutazione delle offerte stesse previo controllo dell'anonimato degli elaborati previsti dal capitolato di gara, controllo da effettuarsi necessariamente in sede di specifica valutazione delle offerte gia' ammesse, al fine di eliminare qualsiasi possibilita' di riferire l'offerta al concorrente che ne è autore (cfr. T.A.R. Piemonte, sez. I, 13 dicembre 2006, n. 4627).

La "ratio" ispiratrice del principio di pubblicita' delle sedute di gara è comune ai vari metodi di aggiudicazione ed è rivolta a tutelare le esigenze di trasparenza e imparzialita' che devono guidare l'attivita' amministrativa in tale materia (Consiglio di Stato, sez. V, 7 novembre 2006, n. 6529); infatti, i principi di pubblicita' e di trasparenza dell'azione amministrativa costituiscono principi cardine del diritto comunitario degli appalti (Consiglio di Stato, sez. V, 16 giugno 2005, n. 3166) e il principio della pubblicita' delle sedute di gara per la scelta del contraente è conforme alla normativa comunitaria in materia, la quale è orientata a privilegiare i principi di concorrenza, pubblicita' e trasparenza nella scelta del contraente delle pubbliche amministrazioni (Consiglio di Stato, sez. V, 18 marzo 2004, n. 1427), come anche dei soggetti alla stessa equiparati (si veda pure l'art. 2, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 163/2006, il quale, ai sensi del successivo art. 206, comma 1, si applica ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori speciali di rilevanza comunitaria).

SETTORI SPECIALI: DIMEZZAMENTO CAUZIONE

AVCP PARERE 2008

L’art. 206 del D.Lgs. n. 163/2006 rubricato “Norme applicabili” opera una dettagliata ricognizione delle norme del Codice dei contratti applicabili ai settori speciali, nell’ambito delle quali non trova menzione la disciplina relativa alle garanzie fideiussorie di cui agli artt. 75, 40 e 113. Detto mancato riferimento espresso comporta la conseguenza che la normativa sulle garanzie fideiussorie non è applicabile anche ai settori speciali, dal momento che l’art. 206 è di stretta interpretazione.

Pertanto, l’unica fonte di disciplina è da ricondursi alla lex specialis di gara, attraverso la quale la stazione appaltante puo' discrezionalmente stabilire se recepire o meno la normativa sulle fideiussioni prevista per i soli settori classici.

Nel caso di specie l’esclusione della ditta dalla gara è conforme alla lex specialis di gara, in quanto la lettera di invito prevedeva espressamente che “il calcolo della somma a garanzia debba essere pari al 2% dell’importo posto a base di gara per i lotti di maggiore importo aggiudicabili”. Inoltre, l’impossibilita' di ridurre l’importo della cauzione ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 era gia' stata comunicata in sede di risposte ai chiarimenti e pubblicata sul sito della S.A.

SETTORI SPECIALI - DISCIPLINA APPLICABILE E GIURISDIZIONE

TAR AOSTA AO SENTENZA 2008

Per effetto del combinato degli articoli 207, comma 2, lett. b), e 213 del codice dei contratti pubblici – una societa' concessionaria della gestione di aeroporti, ove anche dovesse esserne esclusa la natura di amministrazione aggiudicatrice o di impresa pubblica, è ente aggiudicatore in quanto annovera tra le proprie attivita' quelle concernenti “porti e aeroporti” ed opera in virtu' di un diritto esclusivo concesso dall’autorita' competente. In tale qualita', la societa' è comunque tenuta all’applicazione della parte III del codice, avente ad oggetto i “contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori speciali”. La controversia all’esame – proprio in quanto relativa ad una procedura svolta da un soggetto tenuto, nella scelta del contraente, “all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale” – è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (art. 244 del codice dei contratti pubblici).

In attuazione di tale norma l’articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, espressamente richiamato al punto 19.2 del disciplinare) – dispone che le amministrazioni “non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualita' personali e fatti che risultino elencati all'art. 46, che siano attestati in documenti gia' in loro possesso o che comunque esse stesse siano tenute a certificare”: in tali ipotesi le amministrazioni sono tenute a provvedere, su indicazione dell’interessato, all’acquisizione diretta delle informazioni contenute nei documenti dalla stessa posseduti.

Gli artt. 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, non solo consentono, ma, a ben vedere, impongono alle amministrazioni procedenti di acquisire d'ufficio i documenti, necessari all'istruttoria, gia' in loro possesso, in coerenza con le esigenze di semplificazione amministrativa ed in ossequio al divieto di aggravamento del procedimento” (Cons. St., Sez. IV, 16 luglio 2007, n. 4011, ove, con riguardo agli articoli richiamati, si aggiunge che “i caratteri generali della formulazione delle menzionate disposizioni, l'insussistenza, nelle stesse, di espresse deroghe od eccezioni al loro ambito d'applicazione oggettivo e, soprattutto, l'assenza, nella normativa che disciplina le procedure di affidamento di appalti pubblici, di previsioni speciali che impediscano espressamente l'acquisizione degli attestati in possesso delle amministrazioni aggiudicatici precludono, per un verso, un'esegesi della normativa citata che escluda dal suo perimetro applicativo le procedure di aggiudicazione di contratti pubblici ed impongono, per un altro, di interpretarla ed applicarla, anche in ossequio al principio del favor partecipationis ed in conformita' ai recepiti principi, ivi consacrati, di semplificazione amministrativa, a tale tipologia di procedimenti”).

SETTORI ESCLUSI - ATI E AVVALIMENTO

TAR PUGLIA BA SENTENZA 2008

La disciplina dettata dal legislatore per i raggruppamenti di imprese nei settori esclusi prevale sulla previsione contenuta nel regolamento sui lavori pubblici del 1999, non soltanto in base al tradizionale rapporto di gerarchia tra le fonti, che induce a far prevalere la norma di legge rispetto alla norma regolamentare difforme.

Soccorre in tal caso piuttosto il criterio della specialita', del quale ha ripetutamente fatto uso la giurisprudenza amministrativa allorquando è stata chiamata a risolvere le discrasie derivanti dall’introduzione della normativa sui settori esclusi del 1995, nella materia che lo stesso legislatore aveva organicamente disciplinato con la “legge quadro” n. 109 del 1994 sui lavori pubblici e con il regolamento n. 554 del 1999, giustificando le deviazioni dalle regole generali valide per gli appalti ordinari di rilevanza comunitaria con le peculiarita' tecniche proprie dei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni (sulla prevalenza del d. lgs. 17 marzo 1995 n. 158, in tema di requisiti di partecipazione nell’ambito dei settori esclusi, si veda per tutte Cons. Stato, sez. VI, 11 maggio 2000 n. 2682; TAR Campania, Napoli, sez. I, 30 gennaio 2004 n. 1140).

Si puo' percio' giudicare legittima la scelta della stazione appaltante di introdurre nella lex specialis una clausola maggiormente restrittiva, in ordine al frazionamento dei requisiti di capacita' tecnica dei progettisti riuniti in a.t.i., conformemente all’art. 23, comma 12, del d. lgs. 17 marzo 1995 n. 158. Ne viene indiretta conferma da una recente decisione della Quinta Sezione del Consiglio di Stato, nella quale viceversa è stata ritenuta corretta l’ammissione alla gara di un raggruppamento di professionisti composto da mandanti singolarmente privi della percentuale minima del requisito di capacita', poiche' in quel caso il bando di gara (rimasto inoppugnato) aveva espressamente optato per il regime meno restrittivo introdotto dall’art. 65, comma 4, del d.p.r. 21 dicembre 1999 n. 554 (Cons. Stato, sez. V, 6 luglio 2007 n. 3840).

In altri termini, le divergenti indicazioni rinvenibili nel d. lgs. 17 marzo 1995 n. 158 e nel regolamento sui lavori pubblici del 1999 possono essere armonizzate tra loro riconoscendo quantomeno all’Amministrazione aggiudicatrice un margine di discrezionalita', in sede di redazione del bando di gara, circa la necessita' o meno che ciascun progettista mandante possegga individualmente il 20% del requisito di capacita' tecnica richiesto. L’Amministrazione puo' consentire la partecipazione di raggruppamenti al cui interno siano presenti progettisti di piccole dimensioni, ma non è a tanto obbligata e, in difetto di apposita previsione del bando o della lettera d’invito, prevale la norma di legge regolante l’assunzione in a.t.i. degli appalti nei settori speciali. Per quanto concerne la questione del rapporto tra avvalimento ed associazioni temporanee di imprese, l’infondatezza della censura discende con evidenza dal fatto che la ricorrente, in sede di qualificazione, non si era curata di chiedere e tantomeno di provare la possibilita' di beneficiare dei requisiti di altra impresa ausiliaria, secondo le regole invalse (a quel tempo) in giurisprudenza in tema di avvalimento. L’onere di provare il collegamento con altro soggetto incombeva sulla ricorrente, ne' poteva esigersi che la stazione appaltante si adoperasse per richiedere integrazioni documentali ai concorrenti privi dei requisiti di partecipazione, in assenza del benche' minimo principio di allegazione da parte di questi. L’avvalimento è istituto procedimentale utilizzabile ad iniziativa delle imprese offerenti nel corso della gara, non gia' rimedio impugnatorio.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA - ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGIO

AVCP PARERE 2008

Il principio di parita' di trattamento degli operatori economici e l’obbligo di trasparenza richiedono che tutti i gli elementi presi in considerazione dall’autorita' aggiudicatrice per identificare l’offerta economicamente piu' vantaggiosa e la loro importanza relativa siano noti ai potenziali offerenti al momento in cui presentano le loro offerte. Pertanto, un’amministrazione aggiudicatrice non puo' applicare regole di ponderazione e sottocriteri per i criteri di aggiudicazione che non abbia preventivamente portato a conoscenza degli offerenti.

Appare dunque evidente come, secondo tale interpretazione, al fine di garantire il rispetto dei principi di parita' di trattamento e trasparenza, occorre che i criteri, sub – criteri e sub – punteggi che saranno utilizzati per l’aggiudicazione dell’appalto, siano messi a disposizione dei concorrenti prima che essi formulino la loro offerta, in modo da permettere loro di tenerne conto.

OGGETTO: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006.

PROGETTAZIONE NEI SETTORI SPECIALI

AVCP PARERE 2008

Ai sensi dell’articolo 206, comma 1, ultimo periodo, del d. Lgs. n. 163/2006, nessuna altra norma della parte II, titolo I, oltre a quelle espressamente richiamate, si applica alla progettazione delle opere appartenenti ai settori speciali.

In particolare, in riferimento alle garanzie dei progettisti, l’articolo citato non contiene un rinvio espresso all’articolo 111, dedicato esclusivamente alle garanzie dei progettisti.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006.

OFFERTA E VARIANTI AUTORIZZATE DAL BANDO

TAR SICILIA CT SENTENZA 2007

Le offerte siano chiare e non condizionate proprio allo scopo di evitare dubbi sia al momento dell’aggiudicazione sia nella successiva fase dell’esecuzione. Sotto altro aspetto, la possibilità di presentare varianti deve essere indicata dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e, in mancanza di tale indicazione, le varianti non sono autorizzate.

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 21/01/2011 - TRASMISSIONE DATI

Settori Speciali. Ai sensi del D.Lgs. 163/2006 artt. 206-207-208-209-210-211-212-213-214 come devono essere gestite le comunicazioni concernenti gli appalti che rientrano nell’ambito dei settori speciali?