Art. 204. Sistemi di scelta degli offerenti e criteri di aggiudicazione

ABROGATO DAL 19-04-2016 (ART. 217 DLGS 50-2016)

1. L'affidamento con procedura negoziata dei lavori di cui all'articolo 198, oltre che nei casi previsti dagli articoli 56 e 57, e dall'articolo 122, comma 7, é ammesso per lavori di importo complessivo non superiore a un milione di euro, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, e trasparenza, previa gara informale cui sono invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati. La lettera di invito é trasmessa all'Osservatorio che ne dà pubblicità sul proprio sito informatico di cui all'articolo 66, comma 7; dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, l'elenco degli operatori invitati é trasmesso all'Osservatorio. Si applica l'articolo 122, comma 7, secondo e terzo periodo. comma così modificato dall’art.4, comma 2, lett.dd) del DL 13/05/2011 n. 70 in vigore dal 14/05/2011, e ulteriormente modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011

1-bis. L'affidamento con procedura negoziata é altresì ammesso per i lavori di cui al comma 1, relativi a lotti successivi di progetti generali approvati, consistenti nella ripetizione di opere similari affidate all'impresa titolare del primo appalto, a condizione che tali lavori siano conformi al progetto generale, che il lotto precedente sia stato aggiudicato con procedure aperte o ristrette e che negli atti di gara del primo appalto sia stato esplicitamente previsto l'eventuale ricorso a tale procedura e sia stato considerato anche l'importo successivo al fine dell'applicazione della normativa comunitaria; il ricorso a tale procedura é limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto iniziale. comma aggiunto dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007

2. I contratti di appalto dei lavori indicati all'articolo 198, possono essere stipulati a misura, in relazione alle caratteristiche dell'intervento oggetto dell'appalto.

3. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le metodologie di valutazione delle offerte e di attribuzione dei punteggi nelle ipotesi di affidamento di lavori su beni mobili o superfici decorate di beni architettonici secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

4. Per i lavori di cui all'articolo 198, l'affidamento in economia é consentito, oltre che nei casi previsti dall'articolo 125, per particolari tipologie individuate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ovvero nei casi di somma urgenza nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità e alla tutela del bene e possono essere eseguiti:

a) in amministrazione diretta, fino all'importo di trecentomila euro;

b) per cottimo fiduciario fino all'importo di trecentomila euro.

5. La procedura ristretta semplificata é ammessa per i lavori di importo inferiore a 1.500.000 euro.

Relazione

Relazione all’articolo 204 L’articolo 9 del decreto legislativo 30/2004, disciplinava i criteri di scelta dell’offerta in modo derogatorio rispetto al diritto comune. Da segnalare, in particolare, l...
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Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 16/03/2011 - BENI CULTURALI - LIMITI ALL'ESERCIZIO DELLE CONDIZIONI DELL'OPZIONE

La previsione nel bando di gara a procedura aperta della possibilità di esercitare l'opzione di 204 c. 1bis del D.lgs. 163/2006 è sufficiente per affidare all'impresa affidataria dei lavori del lotto precedente oppure vi è un limite nell'importo complessivo da affidare individuabile nella previsione di cui all'art. 57 c. 5 del medesimo testo normativo anche se per questo non vi è riferimento nel bando iniziale.


QUESITO del 10/02/2009 - PROCEDURA NEGOZIATA

Nell'ipotesi che si volesse attivare una procedura negoziata senza bando in materia di beni culturali, ai sensi dell'art. 204 del D.Lgs. n. 163/2006, come avviene la pubblicità prevista al 1° comma del predetto articolo per la lettera di invito e per l'elenco degli operatori invitati? Ovvero, come e quando va trasmessa la lettera di invito (senza i nominativi degli operatori da invitare anche se già individuati dalla stazione appaltante mediante mera indagine di mercato, fermo restando che, trattandosi di procedura negoziata senza bando, la pubblicazione della lettera di invito non dovrebbe avere lo scopo di individuare gli operatori da invitare)? Inoltre, come e quando va trasmesso l'elenco degli operatori invitati?


QUESITO del 27/12/2006 - PROCEDURA NEGOZIATA

un Ente Pubblico è proprietario di un fabbricato ad uso residenziale e commerciale, vincolato ai sensi della vigente normativa sui beni culturali, che si sviluppa in parte su due ed in parte su tre piani. L’ente ha affidato il progetto di restauro e ristrutturazione ad un professionista esterno. Il progetto, considerata la morfologia del fabbricato, è stato suddiviso in due stralci a cui fanno riferimento due incarichi distinti allo stesso professionista. Attualmente il professionista ha presentato il progetto preliminare complessivo e il progetto definitivo ed esecutivo del primo stralcio, per il quale è’ in corso di rilascio il permesso di costruire. Con la presente si chiede il vostro parere circa la possibilità di avvalendosi di quanto disposto all’art. 57 comma 5 lett. b) del D.Lgs.163/2006 e cioè: avvalersi nel bando di gara (sottosoglia) del primo stralcio la facoltà di affidare i lavori del 2° stralcio, che sarà cantierabile presumibilmente a fine 2007 e quindi prima dell’ultimazione dei lavori del primo stralcio, alla stessa ditta aggiudicataria del contratto iniziale (primo stralcio), a trattativa privata senza pubblicazione di bando e senza interpellare altre ditte. In proposito si fa presente quanto segue: § i due progetti, seppure attualmente pronti a livelli diversi, sono da considerare, appartenenti a un progetto di base unico (in nostro possesso sotto forma di progetto preliminare); § la somma degli importi dei lavori dei due stralci sarebbe comunque inferiore alla soglia comunitaria; § l’opzione prevista dal citato articolo del codice dei contratti pubblici si intende facoltativa nel senso che la Stazione Appaltante vi farebbe ricorso discrezionalmente, con adeguata motivazione. § I due stralci di lavori, come valori, sono equivalenti e risultano pari a circa 800.000€


QUESITO del 20/07/2006 - BENI CULTURALI

Questo Ente intende appaltare nei prossimi giorni lavori di ristrutturazione di un fabbricato di proprietà sottoposto a tutela da parte della Soprintendenza ai BB.AA. I lavori sono di importo pari ad €. 468.000,00 e si intende appaltare secondo quanto disposto dall’ Art. 7 C.2 lett. a) del Dlgs. N. 30 /2004 invitando un n. di imprese pari a 15 ed in possesso della classifica OG2 . Si chiede se con la trasmissione preventiva dell’elenco delle ditte scelte e in possesso dei requisiti all’ osservatorio Regionale ( desunte dal sito dell’Autorità) e la pubblicazione della lettera di invito nel sito Internet Regionale, comunale, Albo pretorio siano soddisfatti i requisiti di trasparenza, imparzialità e pubblicità richiesta dalla normativa in essere. Quanti giorni debbono trascorrere dall’invio e pubblicazione della lettera di invito, prima del successivo inoltro alle imprese scelte.