Art. 199. Disciplina degli appalti misti per alcune tipologie di interventi

ABROGATO DAL 19-04-2016 (ART. 217 DLGS 50-2016)

1. Qualora, per gli appalti aventi ad oggetto gli allestimenti dei musei, degli archivi e delle biblioteche o di altri luoghi di interesse culturale o la manutenzione e il restauro dei giardini storici, i servizi di installazione e montaggio di attrezzature e impianti e le forniture di materiali ed elementi, nonché le forniture degli arredi da collocare nei locali e nelle aree, assumano rilevanza prevalente ai fini dell'oggetto dell'appalto e della qualità dell'intervento, la stazione appaltante, previo provvedimento motivato del responsabile del procedimento, applica la disciplina, rispettivamente, dei servizi o delle forniture, anche se il valore economico dei lavori di installazione e di adeguamento dell'immobile risulti superiore.

2. I soggetti esecutori dei lavori di cui al comma 1 devono in ogni caso essere in possesso dei requisiti di qualificazione stabiliti dal presente capo.

3. Negli appalti di cui al comma 1, la stazione appaltante é obbligata a specificare, nel bando di gara, i requisiti di qualificazione che i candidati debbono possedere con riferimento all'oggetto complessivo della gara.

4. Per quanto non diversamente disciplinato dai commi 1, 2 e 3, si applicano gli articoli 14 e 15 in materia di appalti misti

Relazione

Relazione all’articolo 199 Si tratta di norma speciale che disciplina in contratti misti in via parzialmente derogatoria rispetto alla disciplina generale dell’articolo 14. Segnatamente il criterio s...
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