Art. 177. Procedure di aggiudicazione

ABROGATO DAL 19-04-2016 (ART. 217 DLGS 50-2016)

1. L'aggiudicazione delle concessioni e degli affidamenti a contraente generale avviene mediante procedura ristretta.

2. Per l'affidamento delle concessioni si pone a base di gara il progetto preliminare ovvero il progetto definitivo; per l'affidamento a contraente generale si pone a base di gara il progetto preliminare ovvero quello definitivo; è applicabile altresì l'articolo 53, comma 2, lettera c). comma modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007 così modificato dall’art. 55, comma 1, del D.L. n. 1 del 24/01/2012 in vigore dal 24/01/2012, convertito senza modificazioni dalla Legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, in vigore dal 25/03/2012

3. I soggetti aggiudicatori possono stabilire e indicare nel bando di gara, in relazione all'importanza e alla complessità delle opere da realizzare, il numero minimo e massimo di concorrenti che verranno invitati a presentare offerta. Nel caso in cui le domande di partecipazione superino il predetto numero massimo, i soggetti aggiudicatori individuano i soggetti da invitare redigendo una graduatoria di merito sulla base di criteri oggettivi, non discriminatori e pertinenti all'oggetto del contratto, predefiniti nel bando di gara. In ogni caso, il numero minimo di concorrenti da invitare non può essere inferiore a cinque, se esistono in tale numero soggetti qualificati. In ogni caso il numero di candidati invitati deve essere sufficiente ad assicurare una effettiva concorrenza.

4. L'aggiudicazione dei contratti di cui al comma 1 avviene: al prezzo più basso ovvero all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di una pluralità di criteri fra i quali:

a) il prezzo;

b) il valore tecnico ed estetico delle varianti;

c) il tempo di esecuzione;

d) il costo di utilizzazione e di manutenzione;

e) per le concessioni, il rendimento, la durata della concessione, le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare all'utenza, nonche' l'eventuale prestazione di beni e servizi a norma dell'articolo 174, comma 2;

f) lettera abrogata dal comma 1, lettera a) dell’art.1-octies del DL 173/06 convertito con modifiche dalla Legge 228/06 entrata in vigore il 13/07/2006

g) la maggiore entità, rispetto a quella prevista dal bando, del prefinanziamento che il candidato e' in grado di offrire;

h) ulteriori elementi individuati in relazione al carattere specifico delle opere da realizzare.

5. Per i soggetti aggiudicatori operanti nei settori di cui agli articoli da 208 a 214, si applicano, per quanto non previsto nel presente articolo, le norme della parte III.

6. Per tutti gli altri soggetti aggiudicatori si applicano, per quanto non previsto nel presente articolo, le norme della parte II che costituiscono attuazione della direttiva 2004/18.

7. Per l'affidamento di servizi si applica l'articolo 164.

Relazione

Relazione all’articolo 177 Il presente articolo codifica l’art. 10 del D.Lgs 190/2002 con i necessari adattamenti. In particolare: 1 e 2 comma: è stato soppresso il riferimento all’appalto concorso; ...
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Giurisprudenza e Prassi

ISTITUTO DELLA FORCELLA NEGLI APPALTI PUBBLICI

REGIONE VENETO DELIBERAZIONE 2010

Linee di indirizzo alle Stazioni Appaltanti per l'applicazione dell'istituto della "forcella" di cui all'art. 62 ed all'art. 177 del D. Lgs. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture".

AFFIDAMENTI A CONTRAENTE GENERALE - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

TAR LAZIO RM SENTENZA 2009

L’art. 177 relativo agli affidamenti a contraente generale prevede l'aggiudicazione al prezzo piu' basso ovvero all'offerta economicamente piu' vantaggiosa, individuata sulla base di una pluralita' di criteri fra i quali: il prezzo; il valore tecnico ed estetico delle varianti; il tempo di esecuzione; il costo di utilizzazione e di manutenzione; la maggiore entita', rispetto a quella prevista dal bando, del prefinanziamento che il candidato sia in grado di offrire; ulteriori elementi individuati in relazione al carattere specifico delle opere da realizzare.

Da tale disposizione deriva chiaramente che la stazione appaltante ha ampi margini di discrezionalita' nella indicazione dei criteri da porre quale riferimento per l’individuazione dell’offerta economicamente piu' vantaggiosa. La elencazione dei criteri, infatti, evidentemente non deve ritenersi tassativa, potendo essere previsti nel bando ulteriori elementi individuati in relazione al carattere specifico delle opere da realizzare. Inoltre, la interpretazione del dato testuale “sulla base di una pluralita' di criteri tra i quali” conduce a ritenere che neppure gli elementi indicati dalla norma devono ritenersi vincolanti nella redazione del bando, potendo la stazione appaltante sceglierne solo alcuni. L’unico limite nella scelta dei criteri, che pur non deriva dal testo della norma, ma dalla sua ratio è l’indicazione dell’elemento prezzo, che puo' essere diversamente graduata, ma non puo' venire meno del tutto. Infatti, l’ aggiudicazione con il sistema dell’offerta economicamente piu' vantaggiosa, anche nel 46 considerando della direttiva n° 18 del 2004, è definita quella che tende a garantire il miglior rapporto tra qualita' e prezzo.