Art. 159. Subentro

ABROGATO DAL 19-04-2016 (ART. 217 DLGS 50-2016)

1. In tutti i casi di risoluzione di un rapporto concessorio per motivi attribuibili al soggetto concessionario, gli enti finanziatori ivi inclusi i titolari di obbligazioni e titoli similari emessi dal concessionario del progetto potranno impedire la risoluzione designando una società che subentri nella concessione al posto del concessionario e che verrà accettata dal concedente a condizione che: comma modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera ll), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008; poi dall'art. 13, comma 1, decreto-legge n. 133/2014 in vigore dal 13/09/2014 convertito senza modifiche dalla Legge 164/2014

a) la società designata dai finanziatori abbia caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente corrispondenti a quelle previste nel bando di gara o negli atti in forza dei quali la concessione é stata affidata, avendo comunque riguardo alla situazione concreta del progetto ed allo stato di avanzamento dello stesso alla data del subentro; lettera così modificata dall’art. 50, comma 1, lettera b) del D.L. n. 1 del 24/01/2012 in vigore dal 24/01/2012, convertito dalla Legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, in vigore dal 25/03/2012

b) l'inadempimento del concessionario che avrebbe causato la risoluzione cessi entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1-bis. lettera sostituita dall'articolo 2, comma 1, lettera ll), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008

1-bis. La designazione di cui al comma 1 deve intervenire entro il termine individuato nel contratto o, in mancanza, assegnato dall’amministrazione aggiudicatrice nella comunicazione scritta agli enti finanziatori della intenzione di risolvere il contratto. comma introdotto dall'articolo 2, comma 1, lettera ll), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, sono fissati i criteri e le modalità di attuazione delle previsioni di cui al comma 1.

2-bis. Il presente articolo si applica alle società titolari di qualsiasi contratto di partenariato pubblico privato di cui all’articolo 3, comma 15-ter. comma introdotto dall'articolo 2, comma 1, lettera ll), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008; poi così modificato dall'art. 13, comma 1, decreto-legge n. 133/2014 in vigore dal 17/09/2014 convertito senza modifiche dalla Legge 164/2014

Relazione

Relazione all’articolo 159 L’articolo in commento riproduce l’attuale art. 37 octies l. n. 109 del 1994, che resta in conseguenza abrogato
Condividi questo contenuto:

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 15/03/2012 - RISERVE E ALLACCI

La risoluzione di un contratto di concessione di project financing di un cimitero comunale comporta l'applicazione della stessa procedura prevista per gli art. 136-137-138 del Codice appalti? Se no, quale procedura è applicabile?