Art. 158. Risoluzione

ABROGATO DAL 19-04-2016 (ART. 217 DLGS 50-2016)

1. Qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del soggetto concedente ovvero quest'ultimo revochi la concessione per motivi di pubblico interesse, sono rimborsati al concessionario:

a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;

b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;

c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte del servizio ancora da gestire valutata sulla base del piano economico-finanziario.

2. Le somme di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del concessionario e dei titolari di titoli emessi ai sensi dell'articolo 157, limitatamente alle obbligazioni emesse successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento di detti crediti. comma così modificato dalla Legge di conversione del DL 1/2012, Legge 24 marzo 2012, n. 27, in vigore dal 25/03/2012

3. L'efficacia della revoca della concessione é sottoposta alla condizione del pagamento da parte del concedente di tutte le somme previste dai commi precedenti.

Relazione

Relazione all’articolo 158 L’articolo in commento riproduce l’attuale art. 37 septies l. n. 109 del 1994, che resta in conseguenza abrogato
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Giurisprudenza e Prassi

REVOCA DELLA CONCESSIONE IN CASO DI FALLIMENTO DELLA CONCESSIONARIA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2016

Spetta all’Amministrazione valutare se il sopravvenuto fallimento della concessionaria esponga gli interessi del Comune, in questo caso patrimoniali, a un rischio eccessivo.

Di conseguenza, l’esercizio della potestà discrezionale inerente alla revoca della concessione di progettazione costruzione e gestione del parcheggio pubblico mediante project financing può essere contestata solo sotto il profilo dell’illogicità manifesta o della mancata o insufficiente valutazione dei presupposti.

L’operato del Comune nel caso in esame è connotato dal fatto che lo stesso ha messo a rischio, nell’operazione affidata alle appellanti, non solo la corretta esecuzione dell’opera, ma anche la propria integrità patrimoniale.

Il Comune ha infatti coadiuvato le appellanti nel reperimento delle risorse necessarie per la realizzazione dell’opera assumendo la veste di terzo datore d’ipoteca nei confronti dell’istituto di credito (intervenuto ad opponendum nel presente giudizio) che ha erogato il necessario finanziamento.

Appare quindi evidente la necessità, per il Comune, di non esporsi al rischio di esproprio dei beni offerti in garanzia.

Tale elemento giustifica una particolare prudenza nel sorreggere un’operazione che appare a rischio, per la diminuita garanzia patrimoniale dell’esecutore.

INDENNIZZO AL CONCESSIONARIO

TAR PUGLIA BA SENTENZA 2007

Ai fini della determinazione dell’indennizzo dovuto al concessionario, la previsione di cui al comma 1, lettera c), dell’art. 37 septies della legge 11 febbraio 1994 n.109 e s.m. (riprodotto al comma 1, lettera c), dell’art. 158 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.), trova applicazione esclusivamente nei casi ivi previsti. Infatti, nel menzionato articolo, è espressamente previsto che l’indennizzo possa essere quantificato nella misura ivi prevista solo se “il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del soggetto concedente”, nonché nell’ipotesi in cui “quest’ultimo revochi la concessione per motivi di pubblico interesse”.

Nel caso in questione (annullamento in autotutela dell’intera procedura di gara, ritenuto, peraltro, illegittimo dal giudice amministrativo) invece non ricorreva nessuna delle due fattispecie. Certamente non ricorreva la seconda ipotesi, che con tutta evidenza è riferita all’eventualità in cui il concedente legittimamente rimuova, per oggettive e sopravvenute ragioni di pubblico interesse, la concessione. La disposizione appare infatti rivolta a sollevare il concessionario da effetti legati a sopravvenuti superiori interesse pubblici, stabilendo, in tal caso, a suo carico solo un obbligo di tipo strettamente indennitario, riconoscendo in sostanza all’amministrazione solo una “responsabilità da atto lecito”.

Nel caso di specie, non appare sussistere neanche la diversa ipotesi di risoluzione del rapporto per inadempimento del concedente, prevista dalla prima parte del citato art. 37 septies. Infatti, non si è in presenza di responsabilità contrattuale del concedente (cui è specificamente riferita la previsione), ma, semmai, di responsabilità da atto illecito. In sostanza, non si è in presenza di vicenda che investe il rapporto contrattuale, determinando l’eventuale scioglimento del vincolo esistente tra le parti, ma di una condotta della stazione appaltante che, con illegittimo esercizio del proprio potere autoritativo, ha travolto la fonte stessa del rapporto, cioè la procedura di gara.

CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI

AVCP DELIBERAZIONE 2007

Per il sistema di affidamento dei lavori pubblici mediante concessione non è prevista la procedura di urgenza.

All’istituto del project financing si devono applicare tutte le disposizioni e le procedure previste per l’affidamento di una concessione “ordinaria” di lavori pubblici, atteso che - come chiarito dall’Autorità con atto di regolazione n. 51/2000 - “con la legge quadro sui lavori pubblici il legislatore non ha provveduto a delineare un istituto giuridico autonomo ed autosufficiente per il project financing, bensì ha scelto di introdurre detto sistema di realizzazione delle opere pubbliche innestandolo su quello proprio della concessione, come risultante dalle modifiche alla legge stessa intervenute nel corso degli ultimi anni.”.

La modifica dei termini di decorrenza della convenzione stipulata tra il promotore e l’Amministrazione comunale non costituisce un’irregolarità, quando (come nel caso di specie) la licitazione privata è andata deserta e pertanto l’Amministrazione ha trattato direttamente con il promotore: in tal caso, sempre nell’atto di regolazione citato, viene riconosciuta la facoltà di presentare varianti migliorative.

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 15/03/2012 - RISERVE E ALLACCI

La risoluzione di un contratto di concessione di project financing di un cimitero comunale comporta l'applicazione della stessa procedura prevista per gli art. 136-137-138 del Codice appalti? Se no, quale procedura è applicabile?