Art. 88 Termini per il rilascio della comunicazione antimafia

1. Il rilascio della comunicazione antimafia e' immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica quando non emerge, a carico dei soggetti ivi censiti, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67. In tali casi, la comunicazione antimafia liberatoria attesta che la stessa e' emessa utilizzando il collegamento alla banca dati. comma così modificato dall'art. 4, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 218 del 2012 in vigore dal 28/12/2012, e susccesivamente cosi' modificato dal DLgs 153/2014 in vigore dal 26/11/14;Si veda anche quanto dispone in via transitoria fino al 31/12/2021 l'art. 3 comma 2 e ss del DL 76/2020 in vigore dal 17-7-2020

2. Quando dalla consultazione della banca dati nazionale unica emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67, il prefetto effettua le necessarie verifiche e accerta la corrispondenza dei motivi ostativi emersi dalla consultazione della banca dati nazionale unica alla situazione aggiornata del soggetto sottoposto agli accertamenti. comma cosi' modificato dal DLgs 153/2014 in vigore dal 26/11/14

3. Qualora le verifiche effettuate ai sensi del comma 2 diano esito positivo, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia interdittiva ovvero, nel caso in cui le verifiche medesime diano esito negativo, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia liberatoria attestando che la stessa é emessa utilizzando il collegamento alla banca dati nazionale unica. comma cosi' modificato dal DLgs 153/2014 in vigore dal 26/11/14

3-bis. Il prefetto procede alle stesse verifiche quando la consultazione della banca dati nazionale unica è eseguita per un soggetto che risulti non censito. comma introdotto dall'art. 4, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 218 del 2012 in vigore dal 28/12/2012, e susccesivamente cosi' modificato dal DLgs 153/2014 in vigore dal 26/11/14

4. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 3-bis, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia entro trenta giorni dalla data della consultazione di cui all'articolo 87, comma 1. comma cosi' sostituito dal DLgs 153/2014 in vigore dal 26/11/14

4-bis. Decorso il termine di cui al comma 4, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'articolo 89. In tale caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere gia' eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilita' conseguite. comma introdotto dal DLgs 153/2014 in vigore dal 26/11/14

4-ter. La revoca e il recesso di cui al comma 4-bis si applicano anche quando la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 e' accertata successivamente alla stipula del contratto, alla concessione di lavori o all'autorizzazione al subcontratto. comma introdotto dal DLgs 153/2014 in vigore dal 26/11/14

4-quater. Il versamento delle erogazioni di cui all'articolo 67, comma 1, lettera g) puo' essere in ogni caso sospeso fino alla ricezione da parte dei soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, della comunicazione antimafia liberatoria. comma introdotto dal DLgs 153/2014 in vigore dal 26/11/14

4-quinquies. La comunicazione antimafia interdittiva e' comunicata dal prefetto, entro cinque giorni dalla sua adozione, all'impresa, societa' o associazione interessata, secondo le modalita' previste dall'articolo 79, comma 5-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. comma introdotto dal DLgs 153/2014 in vigore dal 26/11/14
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Giurisprudenza e Prassi

ACCERTAMENTO ANTIMAFIA - VERIFICHE MOTIVATE

ANAC DELIBERA 2018

In base all’art. 88 del d. lgs. 159/2011 il prefetto rilascia la comunicazione antimafia entro trenta giorni e decorso tale termine è possibile procedere alla stipula del contratto anche in assenza della comunicazione, previa acquisizione dell’autocertificazione da parte del soggetto da verificare, prevedendo nel contratto apposita condizione risolutiva nel caso dovesse emergere una comunicazione interdittiva; in riferimento al rilievo circa l’omessa valutazione della sussistenza di gravi errori professionali, l’Autorità, con la Determinazione n. 1 del 12 gennaio 2010, ha precisato che l'accertamento dell'errore grave, ove riferito a rapporti non intercorsi con la stazione appaltante che ha bandito la gara, deve essere adeguatamente motivato e deve risultare da fatti certificati in sede amministrativa o giurisdizionale, o attestati da altre stazioni appaltanti, o altrimenti accertati. Nel caso in esame, la circostanza addotta dall’istante, genericamente riferita all’esistenza di un’indagine penale sull’esecuzione di un diverso appalto, non appare ascrivibile ad alcuna delle sopra indicate categorie.

OGGETTO: Istanza singola di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d. lgs. 50/2016 presentata da …. - Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di realizzazione di un immobile da adibire a Casa dello Studente nell’ambito del Policlinico Universitario - Importo a base d’asta: euro 4.036.822,54 - S.A.: ……

Pareri della redazione di CodiceAppalti.it

QUESITO del 26/03/2024 - VERIFICHE ANTIMAFIA E SILENZIO-ASSENZO

Buongiorno, con riferimento a quanto previsto dall’art. 83, comma 1, del Decreto Legislativo n. 159/2011, le PP.AA., anche costituite in stazioni uniche appaltanti, devono acquisire la documentazione antimafia “prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubbliche” (non sussistendo, perciò, alcun obbligo ex lege di anticipare tale adempimento ai fini della mera aggiudicazione); per altro verso, opera l’art. 88, comma 4 bis, del citato decreto, in forza del quale, decorso il termine di 30 giorni dalla richiesta delle certificazioni antimafia e dalla consultazione delle banche dati nazionali, le Amministrazioni aggiudicatrici possono procedere in ogni caso alla stipulazione del contratto, anche in assenza della comunicazione antimafia. Il Consiglio di Stato, sez. V, nella sent. 2 ottobre 2020, n. 5777 ha affermato che la stazione appaltante non ha alcun obbligo di attendere la risposta espressa in ordine alle informazioni antimafia richieste alla Prefettura competente relativamente al soggetto aggiudicatario, visto che, decorsi inutilmente 30 giorni della richiesta, si è di fronte ad una ipotesi di silenzio-assenso. ANAC con un doppio parere di funzione consultiva (n. 57/2023 e n. 57-bis/2023) si è espressa affermando che in relazione alla verifica dei requisiti in capo all’offerente, la stazione appaltante non può avvalersi del silenzio-assenso e dare per acquisite le verifiche una volta trascorsi 30 giorni dalla relativa richiesta. Tanto premesso, chiediamo, in riferimento a quanto ora previsto dall’art. 17, co. 5, del d.lgs. 36/2023: 1. se in relazione alle verifiche antimafia valga sempre il principio espresso dalla normativa antimafia, ovvero che non sussiste alcun obbligo ex lege di anticipare l’acquisizione della certificazione ai fini della mera aggiudicazione; 2. se, la non applicabilità del silenzio-assenso indicata da ANAC, imponga, diversamente da quanto enunciato dal Consiglio di Stato, che il provvedimento di aggiudicazione definitiva debba essere adottato solo a seguito dell’acquisizione di tutta la documentazione, comprese le certificazioni antimafia. Evidenziamo, come l’acquisizione delle certificazioni antimafia tramite la BDNA richieda spesso molti mesi. In attesa del vostro parere, porgiamo cordiali saluti.