Art. 77 Fermo di indiziato di delitto

1. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 4 il fermo di indiziato di delitto e' consentito anche al di fuori dei limiti di cui all'articolo 384 del codice di procedura penale, purche' si tratti di reato per il quale e' consentito l'arresto facoltativo in flagranza ai sensi dell'articolo 381 del medesimo codice.
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