Art. 75-bis Violazione delle misure imposte con provvedimenti d'urgenza

1. Il contravventore al divieto di espatrio conseguente all'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2-bis dell'articolo 9 e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.

articolo introdotto dalla L. 43/2015
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