Art. 34 L'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche

1. Quando, a seguito degli accertamenti di cui all’articolo 19 o di quelli compiuti per verificare i pericoli di infiltrazione mafiosa, previsti dall’articolo 92, ovvero di quelli compiuti ai sensi dell’articolo 213 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dall’Autorità nazionale anticorruzione, sussistono sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle di carattere imprenditoriale, sia direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni di intimidazione o di assoggettamento previste dall’articolo 416-bis del codice penale o possa comunque agevolare l’attività di persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una delle misure di prevenzione personale o patrimoniale previste dagli articoli 6 e 24 del presente decreto, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a), b) e i-bis), del presente decreto, ovvero per i delitti di cui agli articoli 603-bis, 629, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale, e non ricorrono i presupposti per l’applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali di cui al capo I del presente titolo, il tribunale competente per l’applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone sopraindicate dispone l’amministrazione giudiziaria delle aziende o dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle predette attività economiche, su proposta dei soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 17 del presente decreto.

2. L’amministrazione giudiziaria dei beni è adottata per un periodo non superiore a un anno e può essere prorogata di ulteriori sei mesi per un periodo comunque non superiore complessivamente a due anni, a richiesta del pubblico ministero o d’ufficio, a seguito di relazione dell’amministratore giudiziario che evidenzi la necessità di completare il programma di sostegno e di aiuto alle imprese amministrate e la rimozione delle situazioni di fatto e di diritto che avevano determinato la misura.

3. Con il provvedimento di cui al comma 1, il tribunale nomina il giudice delegato e l’amministratore giudiziario, il quale esercita tutte le facoltà spettanti ai titolari dei diritti sui beni e sulle aziende oggetto della misura. Nel caso di imprese esercitate in forma societaria, l’amministratore giudiziario può esercitare i poteri spettanti agli organi di amministrazione e agli altri organi sociali secondo le modalità stabilite dal tribunale, tenuto conto delle esigenze di prosecuzione dell’attività d’impresa, senza percepire ulteriori emolumenti.

4. Il provvedimento di cui al comma 1 è eseguito sui beni aziendali con l’immissione dell’amministratore nel possesso e con l’iscrizione nel registro tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel quale è iscritta l’impresa. Qualora oggetto della misura siano beni immobili o altri beni soggetti a iscrizione in pubblici registri, il provvedimento di cui al comma 1 deve essere trascritto nei medesimi pubblici registri.

5. L’amministratore giudiziario adempie agli obblighi di relazione e segnalazione di cui all’articolo 36, comma 2, anche nei confronti del pubblico ministero. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai capi I e II del titolo III del presente libro.

6. Entro la data di scadenza dell’amministrazione giudiziaria dei beni o del sequestro di cui al comma 7, il tribunale, qualora non disponga il rinnovo del provvedimento, delibera in camera di consiglio la revoca della misura disposta ed eventualmente la contestuale applicazione del controllo giudiziario di cui all’articolo 3 -bis, ovvero la confisca dei beni che si ha motivo di ritenere che siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. Alla camera di consiglio partecipano il giudice delegato e il pubblico ministero. Al procedimento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal titolo I, capo II, sezione I, del presente libro. Per le impugnazioni contro i provvedimenti di revoca con controllo giudiziario e di confisca si applicano le disposizioni previste dall’articolo 27.

7. Quando vi sia concreto pericolo che i beni sottoposti al provvedimento di cui al comma 1 vengano dispersi, sottratti o alienati, nei casi in cui si ha motivo di ritenere che i beni siano frutto di attività illecite o ne costituiscano l’impiego, i soggetti di cui all’articolo 17 possono richiedere al tribunale di disporne il sequestro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal presente titolo. Il sequestro è disposto sino alla scadenza del termine stabilito a norma del comma 2.

articolo modificato dalla L. 161/2017 in vigore dal 18-11-2017
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Giurisprudenza e Prassi

INTERDITTIVA ANTIMAFIA SOPRAVVENUTA - PENDENZA RICORSO PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE LEGITTIMA

TAR LOMBARDIA SENTENZA 2022

La sopraggiunta ammissione di impresa attinta da informazione antimafia interdittiva al controllo giudiziario di cui all’art. 34 – bis) d.lgs. n. 159 del 2011 non ha effetti sul (provvedimento di) esclusione dalla procedura di gara cui la stessa abbia partecipato e dalla quale sia stata esclusa in ragione del provvedimento interdittivo.

Poiché, nel caso di specie, la sentenza che ha confermato il diniego di iscrizione è stata depositata in data 09.03.2022 ed il provvedimento di esclusione dalla gara è stato adottato dal Comune il 30 maggio 2022, mentre l’ammissione di impresa attinta da informazione antimafia interdittiva al controllo giudiziario è stata richiesta il 30 giugno e concessa l’8 luglio 2022, per il principio tempus regit actum nessun effetto può avere la suddetta ammissione al controllo giudiziario su un atto ad essa anteriore.

NOMINA AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO PER IL CONTROLLO DELLA SOCIETÀ - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO PROPOSTO AVVERSO L'INTERDITTIVA ANTIMAFIA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2019

Qualora sia stato nominato un amministratore giudiziario per il controllo della società per due anni, ai sensi dell’art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011, inserito dall’art. 11, comma 1, l. n. 161 del 2017, deve essere sospeso il giudizio proposto avverso l'interdittiva antimafia per tutto il periodo della misura del controllo giudiziario.

RICORSO AVVERSO INFORMATIVA ANTIMAFIA E CONTROLLO GIUDIZIARIO – RAPPORTI TRA I DUE

TAR CALABRIA SENTENZA 2019

In relazione al rapporto tra giudizio amministrativo di impugnazione della informazione antimafia ed istituto del controllo giudiziario ex art 34 bis cod. antimafia, gli effetti del provvedimento autoritativo possono essere “congelati” per effetto dell’ammissione al controllo giudiziario su richiesta dell’impresa che abbia presentato ricorso amministrativo (v. art. 34 bis co. 6).

Il menzionato articolo prevede al comma 7 che “Il provvedimento che dispone l'amministrazione giudiziaria prevista dall'articolo 34 o il controllo giudiziario ai sensi del comma 6 del presente articolo sospende gli effetti di cui all'articolo 94”.

I Giudici della Prevenzione, vincolati nell’ammettere e nel gestire le procedure dalla “pregiudiziale amministrativa”, hanno affermato in via maggioritaria che la sentenza passata in giudicato di rigetto del ricorso amministrativo comporta l’inammissibilità del controllo e la chiusura della procedura e solo in via minoritaria hanno sostenuto la ammissibilità/persistenza del controllo, nonostante il rigetto dell’impugnazione della informativa, per consentire alla impresa condizionata solo occasionalmente di proseguire nel percorso di redenzione attraverso il “tutoraggio”.

L’ammissione al controllo, comportando la sospensione dell’informativa, rende improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse l’istanza cautelare rivolta al GA (v. Cons. St. 6162/2018).

Il giudizio non deve essere sospeso sino alla decisione sull’istanza presentata dall’impresa medesima ed anzi che la necessaria sollecita definizione della controversia in sede giurisdizionale comporta il venir meno delle stesse esigenze sottese all’istituto con conseguente inammissibilità della domanda rivolta al G.Pr. (v. anche Tar Catanzaro n. 923/2018 che esclude la possibilità di sospensione per la mera presentazione dell’istanza)

In un unico precedente, il Consiglio di Stato (n. 4719/2018) ha stabilito la necessaria sospensione del giudizio avente ad oggetto l’informativa antimafia, in quanto l’eventuale conferma di tale provvedimento da parte del giudice amministrativo renderebbe definitivi gli effetti di detto provvedimento e, quindi, vanificherebbe la previsione del medesimo art. 34-bis.