Art. 113-bis Disposizioni volte a garantire la funzionalità dell'Agenzia

1. La dotazione organica dell’Agenzia è determinata in duecento unità complessive, ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e no, secondo contingenti da definire con il regolamento adottato ai sensi dell’articolo 113, comma 1.

2. Alla copertura dell'incremento della dotazione organica di centosettanta unita', di cui al comma 1, si provvede, nel limite di cento unita' mediante le procedure di mobilita' di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Il passaggio del personale all'Agenzia a seguito della procedura di mobilita' determina la soppressione del posto in organico nell'amministrazione di provenienza e il contestuale trasferimento delle relative risorse finanziarie al bilancio dell'Agenzia e avviene senza maggiori oneri a carico del bilancio medesimo. comma modificato dal DL 113/2018 in vigore dal 4-12-2018

2-bis. Per la copertura delle ulteriori settanta unita' di incremento della dotazione organica, il reclutamento avviene mediante procedure selettive pubbliche, in conformita' alla legislazione vigente in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni. Per l'espletamento delle suddette procedure concorsuali, il Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno collabora con l'Agenzia. Gli oneri per lo svolgimento delle procedure concorsuali sono a carico dell'Agenzia. comma introdotto dal DL 113/2018 in vigore dal 4-12-2018

3. Fino al completamento delle procedure di cui al comma 2, il personale in servizio presso l’Agenzia conti nua a prestare servizio in posizione di comando, distacco o fuori ruolo senza necessità di ulteriori provvedimenti da parte delle amministrazioni di appartenenza. In presenza di professionalità specifiche ed adeguate, il personale proveniente dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché dagli enti pubblici economici, in servizio, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, presso l’Agenzia in posizione di comando, distacco o fuori ruolo è inquadrato nei ruoli dell’Agenzia, previa istanza da presentare nei sessanta giorni successivi secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui al comma 1. Negli inquadramenti si tiene conto prioritariamente delle istanze presentate dal personale, in servizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che ha presentato analoga domanda ai sensi dell’articolo 13, comma 2, del regolamento di cui al d.P.R. 15 dicembre 2011, n. 235, e dell’articolo 1, comma 191, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Il passaggio del personale all’Agenzia determina la soppressione del posto in organico nell’amministrazione di appartenenza, con conseguente trasferimento delle relative risorse finanziarie al bilancio dell’Agenzia medesima.

4. I nominativi del personale di cui ai commi precedenti sono inseriti nel sito dell’Agenzia in base ai criteri di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

4-bis. Nell'ambito della contrattazione collettiva 2019/2021 viene individuata l'indennita' di amministrazione spettante agli appartenenti ai ruoli dell'Agenzia, in misura pari a quella corrisposta al personale della corrispondente area del Ministero della giustizia. comma introdotto dal DL 113/2018 in vigore dal 4-12-2018

4-ter. Oltre al personale di cui al comma 1, l'Agenzia e' autorizzata ad avvalersi di una aliquota non superiore a 100 unita' di personale non dirigenziale appartenente alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' ad enti pubblici economici. Nei limiti complessivi della stessa quota l'Agenzia puo' avvalersi in posizione di comando di personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare con qualifica non dirigenziale fino a un massimo di 20 unita'. Il predetto personale e' posto in posizione di comando, distacco o fuori ruolo anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilita' temporanea e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fisso, continuativo ed accessorio, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza e successivo rimborso da parte dell'Agenzia all'amministrazione di appartenenza dei soli oneri relativi al trattamento accessorio. comma introdotto dal DL 113/2018 in vigore dal 4-12-2018

5. Il Direttore dell’Agenzia, previa delibera del Consiglio direttivo, può stipulare, nei limiti delle disponibilità finanziarie esistenti e nel rispetto dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, contratti a tempo determinato per il conferimento di incarichi di particolare specializzazione in materia di gestioni aziendali e patrimoniali.

articolo introdotto dalla L. n. 228/2012; quindi modificato dalla L. 161/2017 in vigore dal 18-11-2017
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