Art. 9 - Difetto di giurisdizione

1. Il difetto di giurisdizione é rilevato in primo grado anche d'ufficio. Nei giudizi di impugnazione é rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla giurisdizione.
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