Art. 95 - Parti del giudizio di impugnazione

1. L'impugnazione della sentenza pronunciata in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti e' notificata a tutte le parti in causa e, negli altri casi, alle parti che hanno interesse a contraddire.

2. L'impugnazione deve essere notificata a pena di inammissibilita' nei termini previsti dall'articolo 92 ad almeno una delle parti interessate a contraddire. comma così modificato dal DLgs 195/2011 in vigore dall’8/12/2011

3. Se la sentenza non e' stata impugnata nei confronti di tutte le parti di cui al comma 1, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio, fissando il termine entro cui la notificazione deve essere eseguita, nonche' la successiva udienza di trattazione.

4. L'impugnazione e' dichiarata improcedibile se nessuna delle parti provvede all'integrazione del contraddittorio nel termine fissato dal giudice.

5. Il Consiglio di Stato, se riconosce che l'impugnazione e' manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, puo' non ordinare l'integrazione del contraddittorio, quando l'impugnazione di altre parti e' preclusa o esclusa.

6. Ai giudizi di impugnazione non si applica l'articolo 23, comma 1.
Condividi questo contenuto: