Art. 89 - Pubblicazione e comunicazione della sentenza

1. La sentenza deve essere redatta non oltre il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione della causa.

2. La sentenza, che non puo' piu' essere modificata dopo la sua sottoscrizione, e' immediatamente resa pubblica mediante deposito nella segreteria del giudice che l'ha pronunciata.

3. Il segretario da' atto del deposito in calce alla sentenza, vi appone la data e la firma ed entro cinque giorni ne da' comunicazione alle parti costituite.
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