Art. 87 - Udienze pubbliche e procedimenti in camera di consiglio

1. Le udienze sono pubbliche a pena di nullità, salvo quanto previsto dal comma 2, ma il presidente del collegio puo' disporre che si svolgano a porte chiuse, se ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume. comma così modificato dal DLgs 195/2011 in vigore dall’8/12/2011

2. Oltre agli altri casi espressamente previsti, si trattano in camera di consiglio:

a) i giudizi cautelari e quelli relativi all'esecuzione delle misure cautelari collegiali;

b) il giudizio in materia di silenzio;

c) il giudizio in materia di accesso ai documenti amministrativi e di violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa; (lettera così modificata dal DLgs 33-2013)

d) i giudizi di ottemperanza;

e) i giudizi in opposizione ai decreti che pronunciano l'estinzione o l'improcedibilità del giudizio.

3. Nei giudizi di cui al comma 2, con esclusione dell'ipotesi di cui alla lettera a), e fatto salvo quanto disposto dall'articolo 116, comma 1, tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, tranne, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti. La camera di consiglio é fissata d'ufficio alla prima udienza utile successiva al trentesimo giorno decorrente dalla scadenza del termine di costituzione delle parti intimate. Nella camera di consiglio sono sentiti i difensori che ne fanno richiesta. comma così modificato dal DLgs 195/2011 in vigore dall’8/12/2011

4. La trattazione in pubblica udienza non costituisce motivo di nullità della decisione.
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Giurisprudenza e Prassi

COSTO DEL PERSONALE PARI A ZERO - VALUTAZIONE ANOMALIA OFFERTA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2012

L’indicazione di un costo pari a zero, fondata sul rilievo che il personale destinato al servizio oggetto di gara è gia' impiegato nello svolgimento di servizi analoghi, urta noti principi di carattere economico-aziendalistici se non supportato da precisi ragguagli circa l’impiego di sistemi e tecniche organizzative volte ad incrementare la produttivita' aziendale e dunque a comprovare che a fronte di un aumento della quantita' dei servizi non corrisponde un analogo aumento dei costi unitari di produzione (costo per unita' di prodotto).

Risultano pertanto condivisibili le censure di eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti ed illogicita' del giudizio sulla congruita' dell’offerta risultata poi vincente.