Art. 84 - Rinuncia

1. La parte puo' rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale.

2. Il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il collegio, avuto riguardo a ogni circostanza, ritenga di compensarle.

3. La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza. Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue.

4. Anche in assenza delle formalita' di cui ai commi precedenti il giudice puo' desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresi' dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa.
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Giurisprudenza e Prassi

RINUNCIA AL RICORSO: IN DETERMINATI CASI, LE SPESE DI LITE POSSONO ESSERE COMPENSATE (84.2)

TAR PIEMONTE TO SENTENZA 2025

Il TAR ha ritenuto sussistenti giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti, in ragione della particolarità della pretesa ostensiva dedotta, del suo radicamento nell’interesse alla contestazione del risultato della gara, oggetto di separato giudizio, della tempestività del ricorso rispetto alla comunicazione digitale di aggiudicazione ai sensi dell'art. 90 d. lgs. n. 36/2023, nonché delle modalità di trasmissione dei punteggi assegnati alle offerte, i quali, sebbene non inclusi nell’oggetto della presente controversia, sono stati resi noti solo dopo la notificazione del ricorso.