Art. 71-bis (Effetti dell'istanza di prelievo)

1. A seguito dell'istanza di cui al comma 2 dell'articolo 71, il giudice, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, puo' definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata.

(articolo introdotto con l'art. 1 comma 781 lettera b della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, in G.U. 30/12/2015 n.302 so n.70, in vigore dal 1/1/2016)
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