Art. 52 - Termini e forme speciali di notificazione

1. I termini assegnati dal giudice, salva diversa previsione, sono perentori.

2. Il presidente puo' autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile.

3. Se il giorno di scadenza e' festivo il termine fissato dalla legge o dal giudice per l'adempimento e' prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo.

4. Per i termini computati a ritroso, la scadenza e' anticipata al giorno antecedente non festivo.

5. La proroga di cui al comma 3 si applica anche ai termini che scadono nella giornata del sabato.
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Giurisprudenza e Prassi

LEGITTIMA LA NOTIFICA VIA PEC DEL RICORSO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2017

La notificazione del ricorso instaurativo del processo amministrativo può avvenire per posta elettronica certificata (PEC), nel rispetto delle disposizioni che la regolano, anche prima dell’adozione del d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 ed indipendentemente dall’autorizzazione presidenziale, di cui all’art. 52, comma 2, del codice del processo amministrativo.