Art. 4 - Giurisdizione dei giudici amministrativi

1. La giurisdizione amministrativa é esercitata dai tribunali amministrativi regionali e dal Consiglio di Stato secondo le norme del presente codice.
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Giurisprudenza e Prassi

PROCESSO AMMINISTRATIVO - FIRMA DIGITALE - SOTTOSCRIZIONE PADES

TAR LAZIO RM SENTENZA 2018

Il Collegio rileva che gli artt. 6, co. 5, e 12, co. 6, dell'Allegato A al d.P.C.M. n. 40 del 16 febbraio 2016 prescrivono l'utilizzo della firma digitale secondo lo standard PAdES. In primo luogo, va osservato che le norme delle specifiche tecniche appena menzionate prescrivono che gli atti depositati siano firmati digitalmente secondo la struttura PAdES-BES (artt. 6 co. 4 e 4; 12 co. 6, cit.), ma non impongono espressamente che tale formato sia utilizzato per la notifica alle altre parti.

Inoltre, va osservato ancora (come ricostruito anche da parte della giurisprudenza amministrativa, cfr., in termini, TAR, Campania-Napoli, sez. IV, sentenza 04 aprile 2017 n° 1799) che l'obbligo del formato PAdES trova la propria fonte nelle specifiche tecniche di cui all'allegato A del d.P.C.M. 40/2016. Tale atto, da qualificarsi quale fonte secondaria ai sensi dell'art. 17 co. 3 della l. n. 400/1988 rispetto all'art. 13 delle NTA del c.p.a. che, appunto, rinvia ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fissazione delle regole tecnico-operative per la sperimentazione, la graduale applicazione, l'aggiornamento del processo amministrativo telematico, non può che essere sottoposto alla necessaria verifica con la disciplina di rango sovranazionale cui lo Stato italiano è tenuto a dare applicazione (Cass. Sez. Un. ordinanza 8 aprile 2016, n. 6891, come richiamata dall'Ad. Plen. n. 11 del 2016).

Al fine di garantire una disciplina uniforme della firma digitale nell'U.E., sono stati, infatti, adottati degli standards europei mediante il cd. regolamento eIDAS (Regolamento UE n° 910/2014) e la decisione esecutiva della Commissione europea 2015/1506 dell'8 settembre 2015, che impongono agli Stati membri di riconoscere le firme digitali apposte secondo determinati standard tra i quali figurano sia il CAdES sia il PAdES. Le specifiche tecniche del processo amministrativo, aventi, come si è detto, valore regolamentare, assumono, quindi, un carattere eccezionale rispetto alla disciplina generale di matrice europea. Anche alla luce di siffatte osservazioni, non può essere condivisa, dunque, la tesi secondo cui la sottoscrizione digitale apposta mediante il formato CAdES sia da considerare addirittura inesistente così da impedirne la sanatoria secondo gli ordinari meccanismi processuali (art. 44 co. 3 del c.p.a.).

Peraltro, la menzionata normativa regolamentare sancisce l'obbligo di utilizzare il formato di sottoscrizione PAdES per ragioni strettamente "tecniche" - legate alla configurazione del sistema informatico della G.A., c.d. SIGA - non essendo in discussione la generale affidabilità degli altri formati di sottoscrizione digitale ammessi a livello comunitario, infatti, il formato CAdES è un formato generalmente ammesso nel nostro ordinamento ai sensi della menzionata normativa europea.

L'utilizzo di questo secondo formato di firma digitale anziché del primo, potrebbe, al più, determinare l'insorgenza di una irregolarità che, deve, pertanto essere considerata sanabile.