Art. 39 - Rinvio esterno

1. Per quanto non disciplinato dal presente codice si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili o espressione di principi generali.

2. Le notificazioni degli atti del processo amministrativo sono comunque disciplinate dal codice di procedura civile e dalle leggi speciali concernenti la notificazione degli atti giudiziari in materia civile.
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Giurisprudenza e Prassi

IMPUGNAZIONE ATTI DI GARA - LEGITTIMAZIONE ATTIVA - RIMESSA ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE

TAR LIGURIA ORDINANZA 2017

Va sollevata la seguente questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE:

“Se gli artt. 1, parr. 1, 2 e 3, e l’art. 2, par. 1, lett. b), della direttiva n. 89/665 CEE, avente ad oggetto il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, ostino ad una normativa nazionale che riconosca la possibilità di impugnare gli atti di una procedura di gara ai soli operatori economici che abbiano presentato domanda di partecipazione alla gara stessa, anche qualora la domanda giudiziale sia volta a sindacare in radice la procedura, derivando dalla disciplina della gara un’altissima probabilità di non conseguire l’aggiudicazione”.

LEGITTIMAZIONE ATTIVA UTENTI SERVIZIO PUBBLICO

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2014

È inammissibile il ricorso proposto da un gruppo di cittadini residenti nel comune e utenti di servizi pubblici per l’annullamento di una serie di provvedimenti inerenti la complessa riorganizzazione degli enti gestori dei servizi pubblici del comune, le selezioni indette per la scelta dei soci operativi, gli atti di alienazione delle partecipazioni, considerato che non sussiste una lesione attuale e concreta della sfera giuridica dei ricorrenti che discenda, secondo una ragionevole prognosi ancorata a circostanze non meramente ipotetiche e future, dall’attuazione degli impugnati provvedimenti, tanto sulla scorta dell’analisi in astratto della causa petendi della domanda di annullamento, che si risolve, all’evidenza, nella richiesta di tutela di un interesse materiale non iure, (nella specie vedere modellata l’organizzazione dei servizi pubblici comunali secondo le proprie aspirazioni socio economiche), se messo in relazione alle norme ed ai principi comunitari e nazionali che tutelano i valori della legalita', del libero mercato e della concorrenza; i ricorrenti hanno fatto valere un interesse di mero fatto, basato su valutazioni di carattere politico ed economico (la cui apprezzabilita' sfugge a questa sede), introducendo una sorte di azione popolare; la legittimazione al ricorso non puo' trovare fondamento nelle norme del codice del consumo che prendono in considerazione il singolo rapporto di utenza e le criticita' correlate, mentre nel caso di specie si contestano le scelte fondamentali del comune espressione di amplissima discrezionalita' politica ed amministrativa; del resto, allorquando la legge ha voluto dare rilievo ad aspettative generali degli utenti dei servizi pubblici, lo ha fatto introducendo specifiche norme disciplinanti appositi strumenti di tutela con evidenti ricadute in ordine alla sussistenza dell’interresse ad agire e della legittimazione al ricorso (si pensi alla speciale azione in materia di efficienza delle pubbliche amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici divisata dall’art. 1, d.lgs. n. 198 del 2009).