Art. 37 - Errore scusabile

1. Il giudice può disporre, anche d'ufficio, la rimessione in termini per errore scusabile in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto.

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Giurisprudenza e Prassi

AVVISO AGGIUDICAZIONE - INFORMAZIONI FONDAMENTALI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2018

L’indicazione da parte della stazione appaltante, in sede di invio dell’avviso di aggiudicazione, (non solo della denominazione, ma anche) dell’indirizzo dell’aggiudicatario non rappresenta un adempimento meramente formale, ma costituisce ottemperanza a uno specifico obbligo di legge che non può restare privo di conseguenze in termini concreti e anche ai fini processuali.Il richiamato obbligo di indicazione assolve segnatamente allo scopo di fornire agli altri concorrenti le indicazioni necessarie per contestare (in particolare, in giudizio) l’intervenuta aggiudicazione. Del resto, tenuto conto del breve termine legale per l’impugnativa dell’aggiudicazione, l’indicazione offerta ai concorrenti dell’indirizzo dell’aggiudicatario mira all’evidente finalità di consentire ai non aggiudicatari di poter disporre con tempestività dei dati necessari ad attivare l’iniziativa in sede giudiziaria. È dunque evidente il collegamento fra l’avviso di aggiudicazione e la possibile impugnativa in sede giudiziale cui la comunicazione dell’indirizzo evidentemente mira.

ATI - OBBLIGO DI ESTERNAZIONE PREVENTIVA DELLE QUOTE PARTECIPATIVE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2012

Il comma 3 dell’art. 37 subordina espressamente la partecipazione ai pubblici appalti delle associazioni temporanee di imprese al fatto che la capogruppo mandataria, e le altre imprese del raggruppamento, siano gia' in possesso dei requisiti di qualificazione per la rispettiva quota percentuale; di qui l’obbligo di esternare preventivamente le quote partecipative. Tale è, peraltro, l’orientamento consolidato del giudice amministrativo (cfr. tra le tante, Cons. Stato, sez. VI, 11 maggio 2007, n. 249; sez. V, 12 ottobre 2004, n. 6586; Cons. Giust. Amm. Reg. Sicilia, 13 giugno 2005, n. 358) che ha piu' volte statuito la necessita' che nell’ambito del raggruppamento temporaneo di imprese vi sia piena corrispondenza tra: a) requisiti di qualificazione; b) quote di partecipazione; c) quote di esecuzione. Tale necessita' che discende direttamente da norme imperative comporta l’obbligo di dichiarare gia' in sede di offerta le quote di partecipazione al raggruppamento e di esecuzione dei lavori e si impone ai concorrenti senza alcuna necessita' di espressa previsione del bando di gara che deve intendersi integrato dalla previsione di legge (in tal senso, cfr. Cons. Stato, sez. VI, 8 febbraio 2008, n. 416). D’altra parte l’obbligo di indicare le suddette quote non si traduce in un onere eccessivamente gravoso che limiterebbe la partecipazione alle pubbliche gare, risolvendosi in una mera dichiarazione.

Sta di fatto che il raggruppamento aggiudicatario non ha assolto a tale obbligo e, pur concorrendo alla gara nella forma di aggregazione di tipo orizzontale, ovvero di riunione di concorrenti finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria, non ha indicate le quote di partecipazione dell’a.t.i., impedendo alla stazione appaltante di poter verificare in sede esecutiva, la corrispondente capacita' realizzativa delle medesime imprese, ai sensi del disposto del comma 13 del citato articolo 37.

Trattasi di violazione idonea a giustificare la sanzione dell’esclusione dalla gara, in conformita' alla disposizione del disciplinare di gara che (…) prescriveva l’onere dei concorrenti di uniformarsi alla disciplina valevole per le associazioni temporanee.