Art. 136 - Disposizioni sulle comunicazioni e sui depositi informatici

1. I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo un recapito di fax, che puo' essere anche diverso da quello del domiciliatario. La comunicazione a mezzo fax e' eseguita esclusivamente qualora sia impossibile effettuare la comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi, per mancato funzionamento del sistema informatico della giustizia amministrativa. E' onere dei difensori comunicare alla segreteria e alle parti costituite ogni variazione del recapito di fax. comma così modificato dal DLgs 195/2011 in vigore dall’8/12/2011

2. I difensori, le parti nei casi in cui stiano in giudizio personalmente e gli ausiliari del giudice depositano tutti gli atti e i documenti con modalita' telematiche. In casi eccezionali, anche in considerazione della ricorrenza di particolari ragioni di riservatezza legate alla posizione delle parti o alla natura della controversia il presidente del tribunale o del Consiglio di Stato, il presidente della sezione se il ricorso e' gia' incardinato o il collegio se la questione sorge in udienza possono dispensare dall'impiego delle modalita' di sottoscrizione e di deposito di cui al comma 2-bis ed al primo periodo del presente comma; in tali casi e negli altri casi di esclusione dell'impiego di modalita' telematiche previsti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 1, delle norme di attuazione, si procede al deposito ed alla conservazione degli atti e dei documenti.

2-bis. Salvi i casi di cui al comma 2, tutti gli atti)) e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti sono sottoscritti con firma digitale. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. comma così modificato dal DL 117/2016 in vigore dal 30/06/2016

2-ter. Quando il difensore depositi con modalita' telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attesta la conformita' della copia al predetto atto mediante l'asseverazione di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La copia munita dell'attestazione di conformita' equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento. Nel compimento dell'attestazione di conformita' di cui al presente comma i difensori assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali.

2-quater. Il presidente della sezione o il collegio se la questione sorge in udienza possono autorizzare il privato chiamato in causa dallo stesso giudice, che non possa effettuare il deposito di scritti difensivi o di documenti mediante PEC, a depositare mediante upload attraverso il sito istituzionale.
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