Art. 132 - Procedimento in appello in relazione alle operazioni elettorali del Parlamento europeo

1. Le parti del giudizio di primo grado possono proporre appello mediante dichiarazione da presentare presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale che ha pronunciato la sentenza, entro il termine di cinque giorni decorrenti dalla pubblicazione della sentenza o, in mancanza, del dispositivo.

2. L'atto di appello contenente i motivi deve essere depositato entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione dell'avviso di pubblicazione della sentenza.

3. Per quanto non disposto dal presente articolo si applicano le norme dell'articolo 131.
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