Art. 114 - Procedimento
1. L'azione si propone, anche senza previa diffida, con ricorso notificato alla pubblica amministrazione e a tutte le altre parti del giudizio definito dalla sentenza o dal lodo della cui ottemperanza si tratta; l'azione si prescrive con il decorso di dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza.2. Unitamente al ricorso e' depositato in copia autentica il provvedimento di cui si chiede l'ottemperanza, con l'eventuale prova del suo passaggio in giudicato. comma così sostituito dal DLgs 195/2011 in vigore dall’8/12/2011
3. Il giudice decide con sentenza in forma semplificata.
4. Il giudice, in caso di accoglimento del ricorso:
a) ordina l'ottemperanza, prescrivendo le relative modalita', anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l'emanazione dello stesso in luogo dell'amministrazione;
b) dichiara nulli gli eventuali atti in violazione o elusione del giudicato;
c) nel caso di ottemperanza di sentenze non passate in giudicato o di altri provvedimenti, determina le modalita' esecutive, considerando inefficaci gli atti emessi in violazione o elusione e provvede di conseguenza, tenendo conto degli effetti che ne derivano;
d) nomina, ove occorra, un commissario ad acta;
e) salvo che cio' sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo. Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalita' di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta penalita' non puo' considerarsi manifestamente iniqua quando e' stabilita in misura pari agli interessi legali.
5. Se e' chiesta l'esecuzione di un'ordinanza il giudice provvede con ordinanza.
6. Il giudice conosce di tutte le questioni relative all'ottemperanza, nonche', tra le parti nei cui confronti si e' formato il giudicato, di quelle inerenti agli atti del commissario ad acta. Avverso gli atti del commissario ad acta le stesse parti possono proporre, dinanzi al giudice dell'ottemperanza, reclamo, che e' depositato, previa notifica ai controinteressati, nel termine di sessanta giorni. Gli atti emanati dal giudice dell'ottemperanza o dal suo ausiliario sono impugnabili dai terzi estranei al giudicato ai sensi dell'articolo 29, con il rito ordinario. comma così sostituito dal DLgs 195/2011 in vigore dall’8/12/2011
7. Nel caso di ricorso ai sensi del comma 5 dell'articolo 112, il giudice fornisce chiarimenti in ordine alle modalita' di ottemperanza, anche su richiesta del commissario.
8. Le disposizioni di cui al presente Titolo si applicano anche alle impugnazioni avverso i provvedimenti giurisdizionali adottati dal giudice dell'ottemperanza. 9. I termini per la proposizione delle impugnazioni sono quelli previsti nel Libro III.
Testo Previgente
Giurisprudenza e Prassi
RIAPERTURA DELLA GARA E NUOVA GRADUTORIA: INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO DI COGNIZIONE PER CONTEMPORANEA PENDENZA DEL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA
In tema di appalti pubblici, sussiste l'inammissibilità del ricorso per l'annullamento di nuovi verbali di gara e della conseguente graduatoria qualora gli stessi costituiscano attività amministrativa pienamente conseguenziale alle statuizioni di una precedente sentenza e siano stati contestualmente impugnati con rito dell'ottemperanza dinnanzi al giudice della decisione passata in giudicato.
"[...] occorre evidenziare come “il divieto del ne bis in idem è estensibile anche all’azione di ottemperanza, atteso che quest’ultima non è inquadrabile nello schema della mera azione esecutiva di sentenze od altri provvedimenti equiparabili, ma presenta profili di carattere cognitorio che arricchiscono il contenuto della domanda, atteso che il giudice dell’ottemperanza esercita gli ampi poteri conferiti dalla legge, integrando l’originario disposto della sentenza impugnata dinanzi ad esso, con determinazioni che non ne costituiscono una mera esecuzione, ma un’attuazione in senso stretto, dando luogo al c.d. giudicato a formazione progressiva (in termini Cons. Stato, V, 23 marzo 2015, n. 1558)” (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 2 novembre 2021, n. 7322).
Il giudizio di ottemperanza rappresenta, infatti, la più importante ipotesi di giurisdizione estesa al merito attribuita al giudice amministrativo, potendo questi sostituirsi integralmente alla p.a. inadempiente. La ratio giustificatrice di tale ampiezza di cognizione va rinvenuta nella circostanza per cui, pur essendo obbligata a conformarsi al giudicato, l’Amministrazione conserva un certo margine di discrezionalità nell’attuazione del dictum giudiziale e la scelta che essa opera non sempre risulta satisfattiva dell’interesse del privato; sicché l’attribuzione al giudice amministrativo di un penetrante sindacato sull’atto adottato dalla p.a. in sede di ottemperanza consente di verificare se realmente il consociato abbia ottenuto l’utilità che gli spetta e che potrebbe essere frustrata non solo dall’inottemperanza ma anche dall’inesatta ottemperanza.
L’attività amministrativa oggetto del verbale impugnato è, dunque, pienamente conseguenziale alle statuizioni della sentenza n. 6068/2025 ed ha, espressamente, mirato ad adempiere all’obbligo conformativo discendente da tale pronuncia; di talché, sarà il giudice dell’ottemperanza a stabilire se (e/o in quale misura) tale obbligo sia stato adempiuto."
MODIFICA STATUIZIONI PENALITA’ DI MORA - LIMITI
Una pronuncia emessa in sede di ottemperanza ed avente ad oggetto la comminatoria di una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., può essere modificata in sede di ottemperanza di chiarimenti esclusivamente nel caso in cui siano comprovate sopravvenienze fattuali o giuridiche che ne dimostrino la manifesta iniquità ovvero nel caso in cui sia mancata la fissazione di un tetto massimo della somma da versare a titolo sanzionatorio.
GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA E SUCCESSIVO GIUDIZIO ORDINARIO
L'appellante deduce l'erroneita' della gravata sentenza, laddove non ha accolto l'eccezione di inammissibilita' del ricorso in quanto proposto in sede di legittimita' anziche' nell'ambito del giudizio di ottemperanza gia' pendente dinanzi lo stesso giudice. La doglianza non puo' essere condivisa.
Ed invero, osserva il Collegio come il petitum sostanziale del ricorso introdotto dall’impresa attenga non solamente alla difformita' specifica degli atti impugnati rispetto all'obbligo di conformarsi esattamente a quanto contenuto nella sentenza, ma anche alla difformita' dell'atto sopravvenuto rispetto alla legge sostanziale.
La sopravvenienza dell'atto, pertanto, non rileva dal punto di vista meramente cronologico, ma ha una valenza sostanziale nel caso in discussione.
Cosi', non v'è dubbio che la richiesta di annullamento del nuovo bando di gara per difetto assoluto di motivazione, violazione dei principi di imparzialita' e buon andamento della P. A., nonche' eccesso di potere per difetto e genericita' in ordine ai criteri valutativi ( profili di indiscussa violazione della legge sostanziale ), non rientri nella mera contestazione dell’inottemperanza al giudicato amministrativo, ma attenga piuttosto ad una diversa ed autonoma azione di annullamento.
PRESUPPOSTI INTRODUZIONE GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA - SENTENZA ESECUTIVA
Le sentenze rese in primo grado dal Giudice amministrativo sono esecutive, ancorche' appellate, e, per l'esecuzione delle decisioni non sospese dal Consiglio di Stato, come nella fattispecie, il T.A.R. esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato di cui all'art. 112, II comma, lettera b), e dell’art. 114, comma IV, lettera c), del d.lgs. n. 104/2010 (con obbligo dell'Amministrazione soccombente di assicurare nelle more del passaggio in giudicato della sentenza, l'effettivita' delle situazioni giuridiche definite nella sentenza stessa).

