Art. 13 - Competenza territoriale inderogabile
1. Sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni é inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede. Il tribunale amministrativo regionale é comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all'ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede.2. Per le controversie riguardanti pubblici dipendenti é inderogabilmente competente il tribunale nella cui circoscrizione territoriale é situata la sede di servizio.
3. Negli altri casi é inderogabilmente competente, per gli atti statali, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma e, per gli atti dei soggetti pubblici a carattere ultra regionale, il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il soggetto.
4. La competenza di cui al presente articolo e all'articolo 14 e' inderogabile anche in ordine alle misure cautelari.
4-bis. La competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l'interesse a ricorrere attrae a se' anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza.
Giurisprudenza e Prassi
USO DI MODULISTICA OBSOLETA NELL'OFFERTA TECNICA: NON E' SANABILE CON SOCCORSO ISTRUTTORIO IN QUANTO INCIDEREBBE SUL CONTENUTO ESSENZIALE DELL'OFFERTA (101)
In sede di gara pubblica, è legittimo il diniego del punteggio premiale qualora l'operatore economico, pur dichiarando genericamente il possesso di una certificazione in un elaborato descrittivo, ometta di allegare il documento formale e utilizzi modelli di offerta non aggiornati. Tale omissione non è sanabile né via soccorso istruttorio né via rettifica per errore materiale, risolvendosi in una carenza documentale che inciderebbe sul contenuto essenziale dell'offerta tecnica.
"Non è invocabile l’istituto del soccorso istruttorio, possibile solo in caso di correzioni alla documentazione amministrativa, non per modifiche all'offerta tecnica o all'offerta economica (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 3 dicembre 2025, n. 9509). In particolare, l’art. 101, comma 1, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 consente al concorrente di: a) integrare ogni elemento mancante nella documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo, ma con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica; b) sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, nel documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, ma con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 23 settembre 2025, n. 7461).
Ove, infatti, la Stazione appaltante avesse utilizzato lo strumento del soccorso istruttorio ex art. 101 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e avesse consentito a Sirio s.r.l. di produrre l’ultima e aggiornata versione del “Modello 3 – Facsimile dichiarazione Offerta tecnica”, essa avrebbe concesso all’operatore economico di allegare la certificazione relativa alla “parità di genere”, con conseguente modifica dell’offerta tecnica.
Né può ricondursi il mancato utilizzo della versione aggiornata del “Modello 3 – Facsimile dichiarazione Offerta tecnica” ad un mero “errore materiale”, come tale suscettibile di correzione, dal momento che, come correttamente evidenziato dalla Stazione appaltante (in risposta alla nota con cui in data 31 luglio 2025 S. s.r.l. ne chiedeva la correzione), la richiesta di rettifica ex art. 101, comma 4, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 “non rientra nell’ambito applicativo della rettifica di errore materiale, in quanto riferita a contenuti dell’offerta tecnica suscettibili di valutazione e attribuzione di punteggio, e pertanto non rettificabili successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte”. Come osservato dalla giurisprudenza, invero, la correzione dell’errore materiale deve consistere nella mera riconduzione della volontà (erroneamente) espressa a quella, diversa, inespressa ma chiaramente desumibile dal documento, pena l’inammissibile manipolazione o variazione postuma dei contenuti dell’offerta, con violazione del principio della par condicio dei concorrenti (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 27 maggio 2025, n. 4583); ma, ad avviso del Collegio, non si è trattato nella circostanza di un mero refuso o di un’incongruenza formale inidonei ad incidere sul contenuto dell’offerta tecnica, quanto piuttosto di una chiara e inescusabile omissione documentale tale da rendere incerta la sussistenza dei presupposti per l’attribuzione di quel punteggio premiale, con omissione documentale oltretutto rivelatrice anche di una scarsa diligenza del concorrente."
CONTRATTO PER LA DISPONIBILITA' DEL MAGAZZINO IMPOSTO A PENA DI ESCLUSIONE: ONERE SPROPORZIONATO IN SEDE DI GARA. LA CLAUSOLA E' NULLA (113)
La regolazione dei requisiti di esecuzione nell’alveo dei requisiti di partecipazione è legittima solo laddove non imponga agli offerenti oneri eccessivi tali da dissuadere la partecipazione. È illegittima la clausola che obbliga il concorrente a formalizzare un vincolo negoziale preliminare (locazione, acquisto o comodato) già in sede di offerta, poiché espone l'operatore al rischio di assumere obbligazioni verso terzi indipendentemente dall'aggiudicazione. La disponibilità di un bene strumentale può essere garantita da modelli organizzativi differenti, inclusi accordi commerciali atipici, la cui idoneità deve essere valutata concretamente dalla Stazione Appaltante senza imposizioni di forme contrattuali tassative.
"L’imposizione, già in sede di gara, di un vincolo negoziale preliminare integra un aggravio non necessario e restrittivo della concorrenza, in quanto espone il concorrente, in modo irragionevole, non solo all’assunzione di obblighi economici e giuridici verso terzi indipendentemente dall’esito della gara, ma anche al rischio di dover stipulare il contratto definitivo [...] pur in assenza di aggiudicazione"; "la clausola del disciplinare non solo appare ingiustificatamente restrittiva della concorrenza, ma impone altresì un vincolo giuridico anticipato e potenzialmente dannoso per il concorrente, in contrasto con i principi di proporzionalità e di massima partecipazione" (cfr. Cons. Stato n. 2079/2026; Corte di Giustizia UE n. 428/2021).
SOGGETTI PUBBLICI A CARATTERE ULTRAREGIONALE – COMPETENZA TERRITORIALE – È ATTRIBUITA AL TAR DOVE HA SEDE IL SOGGETTO
Secondo quanto previsto in base all’art. 13, comma 3, c.p.a., per gli atti dei soggetti pubblici a carattere ultraregionale la competenza territoriale si radica presso il Tribunale Amministrativo Regionale nella cui circoscrizione ha sede il soggetto medesimo (C.d.S. V, 29 aprile 2016 n. 1646).
SUDDIVISIONE IN LOTTI- UNITARIETÀ DELLA GARA - É DIMOSTRATA DALLA NOMINA DI UN’UNICA COMMISSIONE GIUDICATRICE E DI UN UNICO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - EFFETTI SULLA COMPETENZA
Si richiama l’orientamento della Sezione, espresso nell’ordinanza n. 83 dell’11 gennaio 2019 e fatto proprio dalla sentenza appellata, per il quale: “come si evince dal bando di gara, la stazione appaltante ha dato luogo ad un’unica procedura di gara, ancorché divisa in lotti diversi, e non, invece, a diverse procedure di gara per quanti sono i lotti indicati dal bando … l’unitarietà della gara è dimostrata tra l’altro dalla nomina di un’unica commissione giudicatrice e di un unico responsabile del procedimento, deputati ad adottare provvedimenti di gara riguardanti tutti i lotti, nonché dalla circostanza che non tutti i lotti coincidevano con un unico territorio regionale, comprendendo, in diversi casi, più regioni … in tali situazioni, tutti gli atti della procedura di gara, fino alla stipulazione del contratto, producono effetti non limitati ad un ambito territoriale circoscritto e coincidente con il territorio regionale come sostenuto dall’odierno appellante, ma riferibili all’intero territorio nel quale si esplica la competenza della stazione appaltante, ovvero, nel caso di specie, il territorio nazionale per essere stazione appaltante il Ministero della difesa; … pertanto, in questi casi deve trovare applicazione l’art. 13, comma 1, Cod. proc. amm., che pone, quale criterio ordinario di riparto della competenza, quello della sede dell’autorità amministrativa cui fa capo l’esercizio del potere, e non il diverso criterio degli effetti dell’atto, non potendosi individuare un ambito diverso da quello della sede della autorità amministrativa nel quale sono destinati ad operare gli effetti diretti del potere (sul punto cfr. Cons. Stato, ad. plen., 12 dicembre 2012, n. 38; ad. plen. 29 settembre 2012, n. 33)”.
A conferma del fatto che si trattasse di una procedura di gara unica, soggetta, quindi, ad un unico regime di impugnazione innanzi allo stesso Tribunale, rileva, dunque, che il bando era unico, anche se riguardante più lottì, e che vi era identità di prestazione del servizio in tutti i lotti posti in gara, oltre che identità di requisiti e condizioni, senza alcuna distinzione a seconda dei lotti e/o delle Regioni.
RIPARTO DELLA COMPETENZA GIURISDIZIONALE PER TERRITORIO
“Il difetto di competenza è rilevato d’ufficio finché la causa non è decisa in primo grado” (art. 15 primo comma c.p.a.) e che “In ogni caso il giudice decide sulla competenza prima di provvedere sulla domanda cautelare e, se non riconosce la propria competenza ai sensi degli articoli 13 e 14, non decide sulla stessa” (art. 15 secondo comma c.p.a.);
Visto l’art. 13 (“Competenza territoriale inderogabile”), il quale stabilisce che (per quanto qui di rilievo) “Negli altri casi” (cioè, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione) “è inderogabilmente competente, per gli atti statali, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma e, per gli atti dei soggetti pubblici a carattere ultra regionale, il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il soggetto” (comma 3) e che “La competenza di cui al presente articolo …. è inderogabile anche in ordine alle misure cautelari” (comma 4); e che “La competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l’interesse a ricorrere attrae a sé anche quella relativa agli atti presupposti dello stesso provvedimento tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza” (comma 4-bis).
Dunque, il criterio ordinario di riparto della competenza territoriale è quello della sede dell’Autorità amministrativa cui fa capo l’esercizio del potere oggetto della controversia di cui si discute (Cfr. Adunanza Plenaria, Consiglio di Stato, n.33 del 2012). Tale criterio viene sostituito da quello ulteriore e speciale correlato all’efficacia del provvedimento amministrativo impugnato; qualora il provvedimento censurato abbia effetti diretti, puntuali e circoscritti la competenza spetta al T.A.R periferico nell’ambito della cui circoscrizione si esauriscono gli effetti; qualora, invece, l’atto abbia effetti diffusi o ultraregionali competente sarà il T.A.R del Lazio, sede di Roma, in conformità al disposto dell’art 13, comma 3, c.p.a. (in tal senso: Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 12 dicembre 2012, n.38).
RICORSO GIURISDIZIONALE AVVERSO CIRCOLARI NON AVENTI EFFICACIA MERAMENTE INTERPRETATIVA- COMPETENZA DEL TAR LAZIO-ROMA
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 104 del 2010, quando siano impugnate Circolari non aventi un’efficacia meramente interpretativa, unitamente ad atti destinati ad avere efficacia in un determinato ambito territoriale, il ricorso resta in ogni caso attratto nella competenza del T.a.r. per il Lazio (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza plenaria n. 11/2011 e n. 6/2011) e che la competenza del Ta.r. con sede in Roma in relazione ad atti di autorità centrali attrae, per connessione, anche gli atti applicativi emessi da organi o enti periferici (cfr. Consiglio Stato, Sez. VI, 7 marzo 2008 n. 1011;sez. IV 6 febbraio 2002 n. 683; sez. VI, 14 aprile 1998 n. 485).

