Articolo 96 Avvisi

1. Gli enti aggiudicatori che intendono indire un concorso di progettazione rendono nota tale intenzione mediante un avviso di concorso.

Se intendono aggiudicare un appalto relativo a servizi successivi ai sensi dell’articolo 50, lettera j), ciò è indicato nell’avviso di concorso.

Gli enti aggiudicatori che hanno indetto un concorso di progettazione inviano un avviso sui risultati del concorso.

2. L’avviso di concorso contiene le informazioni indicate nell’allegato XIX e l’avviso sui risultati di un concorso contiene le informazioni indicate nell’allegato XX, nel formato stabilito per i modelli di formulari. Tali modelli di formulari sono stabiliti dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 105.

L’avviso sui risultati di un concorso di progettazione è trasmesso all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea entro trenta giorni dalla chiusura del medesimo.

Possono tuttavia non essere pubblicate le informazioni relative all’aggiudicazione di concorsi la cui divulgazione ostacoli l’applicazione della legge, sia contraria all’interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di un particolare operatore economico, pubblico o privato, oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra i prestatori di servizi.

3. L’articolo 71, paragrafi da 2 a 6, si applica anche agli avvisi relativi ai concorsi di progettazione.

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