Articolo 83 Costi del ciclo di vita

1. I costi del ciclo di vita comprendono, in quanto pertinenti, tutti i seguenti costi, o parti di essi, legati al ciclo di vita di un prodotto, di un servizio o di un lavoro:

a) costi sostenuti dall’ente aggiudicatore o da altri utenti, quali:

i) costi relativi all’acquisizione;

ii) costi connessi all’utilizzo, quali consumo di energia e altre risorse;

iii) costi di manutenzione;

iv) costi relativi al fine vita, come i costi di raccolta e di riciclaggio;

b) costi imputati a esternalità ambientali legate ai prodotti, servizi o lavori nel corso del ciclo di vita, a condizione che il loro valore monetario possa essere determinato e verificato; tali costi possono includere i costi delle emissioni di gas a effetto serra e di altre sostanze inquinanti nonché altri costi legati all’attenuazione dei cambiamenti climatici.

2. Quando valutano i costi utilizzando un sistema di costi del ciclo di vita, gli enti aggiudicatori indicano nei documenti di gara i dati che gli offerenti sono tenuti a fornire e il metodo che l’ente aggiudicatore impiegherà al fine di determinare i costi del ciclo di vita sulla base di tali dati.

Il metodo impiegato per la valutazione dei costi imputati alle esternalità ambientali soddisfa tutte le seguenti condizioni:

a) è basato su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori. In particolare, qualora non sia stato istituito per un’applicazione ripetuta o continua, non favorisce né svantaggia indebitamente taluni operatori economici;

b) è accessibile a tutte le parti interessate;

c) i dati richiesti possono essere forniti con ragionevole sforzo da operatori economici normalmente diligenti, compresi gli operatori economici di paesi terzi parti dell’AAP o di altri accordi internazionali che l’Unione è tenuta a rispettare.

3. Ogniqualvolta un metodo comune per il calcolo dei costi del ciclo di vita è stato reso obbligatorio da un atto legislativo dell’Unione, tale metodo comune è applicato per la valutazione dei costi del ciclo di vita.

Un elenco di tali atti legislativi e, ove necessario, degli atti delegati che li integrano è contenuto nell’allegato XV.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 103 riguardo all’aggiornamento di tale elenco, qualora un aggiornamento si renda necessario a causa dell’adozione di nuova legislazione che rende obbligatorio un metodo comune o a causa dell’abrogazione o della modifica degli atti giuridici esistenti.

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