Articolo 72 Pubblicazione a livello nazionale

1. Gli avvisi e i bandi di cui agli articoli da 67 a 70 e le informazioni in essi contenute non possono essere pubblicati a livello nazionale prima della pubblicazione a norma dell’articolo 71. Tuttavia la pubblicazione può comunque avere luogo a livello nazionale qualora la pubblicazione non sia stata notificata alle amministrazioni aggiudicatrici entro 48 ore dalla conferma della ricezione dell’avviso conformemente all’articolo 71.

2. Gli avvisi e i bandi pubblicati a livello nazionale non contengono informazioni diverse da quelle contenute negli avvisi o bandi trasmessi all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea o pubblicate su un profilo di committente ma indicano la data della trasmissione dell’avviso o bando all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea o della pubblicazione sul profilo di committente.

3. Gli avvisi periodici indicativi non possono essere pubblicati su un profilo di committente prima che sia stata inviata all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea la comunicazione che ne annuncia la pubblicazione sotto tale forma; gli avvisi in questione indicano la data di tale trasmissione.

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