Articolo 53 Aste elettroniche

1. Gli enti aggiudicatori possono ricorrere ad aste elettroniche nelle quali vengono presentati nuovi prezzi, modificati al ribasso, e/o nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte.

A tal fine, gli enti aggiudicatori strutturano l’asta elettronica come un processo elettronico per fasi successive, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte e consente di classificarle sulla base di un trattamento automatico.

Taluni appalti di servizi e di lavori che hanno per oggetto prestazioni intellettuali, come la progettazione di lavori, che non possono essere classificati sulla base di un trattamento automatico, non sono oggetto di aste elettroniche.

2. Nelle procedure aperte o ristrette o nelle procedure negoziate precedute da un’indizione di gara, gli enti aggiudicatori possono decidere che l’aggiudicazione di un appalto sarà preceduta da un’asta elettronica quando il contenuto dei documenti di gara, in particolare le specifiche tecniche, possono essere fissati in maniera precisa.

Alle stesse condizioni, essi possono ricorrere all’asta elettronica in occasione della riapertura del confronto competitivo fra le parti di un accordo quadro, di cui all’articolo 51, paragrafo 2, e dell’indizione di gare per appalti da aggiudicare nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione di cui all’articolo 52.

3. L’asta elettronica si fonda su uno dei seguenti elementi delle offerte:

a) unicamente i prezzi quando l’appalto viene aggiudicato sulla sola base del prezzo;

b) i prezzi e/o i nuovi valori degli elementi dell’offerta indicati nei documenti di gara quando l’appalto è aggiudicato sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o all’offerta con il costo più basso sulla base di un approccio costo/efficacia.

4. Gli enti aggiudicatori che decidono di ricorrere a un’asta elettronica lo indicano nel bando di gara, nell’invito a confermare interesse o, quando come mezzo di indizione di gara si usa un avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione, nell’invito a presentare offerte. I documenti di gara comprendono almeno le informazioni di cui all’allegato VII.

5. Prima di procedere all’asta elettronica, gli enti aggiudicatori effettuano una prima valutazione completa delle offerte conformemente al criterio o ai criteri di aggiudicazione stabiliti e alla relativa ponderazione.

Un’offerta è considerata ammissibile se é presentata da un offerente che non è stato escluso ai sensi dell’articolo 78, paragrafo 1, o dell’articolo 80, paragrafo 1, che soddisfa i criteri di selezione di cui agli articoli 78 e 80 e la cui offerta è conforme alle specifiche tecniche senza essere irregolare o inaccettabile ovvero inadeguata.

In particolare sono considerate irregolari le offerte che non rispettano i documenti di gara, che sono state ricevute in ritardo, in relazione alle quali vi sono prove di corruzione o collusione, o che l’amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse. In particolare sono considerate inaccettabili le offerte presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria e le offerte il cui prezzo supera l’importo posto dall’amministrazione aggiudicatrice a base di gara stabilito e documentato prima dell’avvio della procedura di appalto.

Un’offerta non è ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l’appalto ed è quindi manifestamente inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a rispondere alle esigenze dell’ente aggiudicatore amministrazione aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei documenti di gara. Una domanda di partecipazione non è ritenuta appropriata se l’operatore economico interessato deve o può essere escluso a norma dell’articolo 78, paragrafo 1, o dell’articolo 80, paragrafo 1, o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall’ente aggiudicatore ai sensi dell’articolo 78 o 80.

Tutti gli offerenti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente, per via elettronica, a partecipare all’asta elettronica utilizzando, a decorrere dalla data e dall’ora previste, le modalità di connessione conformi alle istruzioni contenute nell’invito. L’asta elettronica può svolgersi in più fasi successive e non ha inizio prima di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di invio degli inviti.

6. L’invito è corredato del risultato della valutazione completa dell’offerta dell’offerente in questione, effettuata conformemente alla ponderazione di cui all’articolo 82, paragrafo 5, primo comma.

L’invito precisa altresì la formula matematica che determinerà, durante l’asta elettronica, le riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi prezzi e/o dei nuovi valori presentati. Salvo nel caso in cui l’offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base del solo prezzo, tale formula integra la ponderazione di tutti i criteri stabiliti per determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa, quale indicata nel bando di gara o in altri documenti di gara. A tal fine le eventuali forcelle devono essere precedentemente espresse con un determinato valore.

Qualora siano autorizzate varianti, per ciascuna variante deve essere fornita una formula separata.

7. Nel corso di ogni fase dell’asta elettronica, gli enti aggiudicatori comunicano in tempo reale a tutti gli offerenti almeno le informazioni che consentono loro di conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione. Essi possono anche comunicare altre informazioni riguardanti altri prezzi o valori presentati, purché sia previsto nel capitolato d’oneri. Essi possono inoltre annunciare in qualsiasi momento il numero di partecipanti alla fase specifica dell’asta. In nessun caso, tuttavia, essi possono rendere nota l’identità degli offerenti durante lo svolgimento delle fasi dell’asta elettronica.

8. Gli enti aggiudicatori dichiarano conclusa l’asta elettronica secondo una o più delle seguenti modalità:

a) alla data e all’ora preventivamente indicate;

b) quando non ricevono più nuovi prezzi o nuovi valori che rispondono alle esigenze degli scarti minimi, a condizione che abbiano preventivamente indicato il termine che rispetteranno a partire dalla ricezione dell’ultima presentazione prima di dichiarare conclusa l’asta elettronica; oppure

c) quando il numero di fasi dell’asta preventivamente indicato è stato raggiunto.

Se gli enti aggiudicatori intendono dichiarare conclusa l’asta elettronica ai sensi del primo comma, lettera c), eventualmente in combinazione con le modalità di cui alla lettera b), l’invito a partecipare all’asta indica il calendario di ogni fase dell’asta.

9. Dopo aver dichiarata conclusa l’asta elettronica, gli enti aggiudicatori aggiudicano l’appalto ai sensi dell’articolo 82, in funzione dei risultati dell’asta elettronica.

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