Articolo 44 Scelta delle procedure

1. Nell’aggiudicazione di appalti di forniture, di lavori o di servizi, gli enti aggiudicatori applicano procedure adattate in modo da essere conformi alla presente direttiva, a condizione che, fatto salvo il disposto dell’articolo 47, sia stato pubblicato un avviso di indizione di gara in conformità con la presente direttiva.

2. Gli Stati membri prevedono la possibilità per gli enti aggiudicatori di applicare procedure aperte, ristrette o negoziate precedute da indizione di gara, come disposto dalla presente direttiva.

3. Gli Stati membri prevedono la possibilità per gli enti aggiudicatori di applicare dialoghi competitivi e partenariati per l’innovazione come disposto dalla presente direttiva.

4. La gara può essere indetta con una delle seguenti modalità:

a) un avviso periodico indicativo a norma dell’articolo 67 se il contratto è aggiudicato mediante procedura ristretta o negoziata;

b) un avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione a norma dell’articolo 68 se il contratto è aggiudicato mediante procedura ristretta o negoziata o tramite un dialogo competitivo o un partenariato per l’innovazione;

c) mediante un bando di gara a norma dell’articolo 69.

Nel caso di cui al presente paragrafo, lettera a), gli operatori economici che hanno manifestato interesse in seguito alla pubblicazione dell’avviso periodico indicativo sono successivamente invitati a confermare il proprio interesse per iscritto mediante un invito a confermare interesse, conformemente all’articolo 74.

5. Nei casi e nelle circostanze specifici espressamente previsti all’articolo 50, gli Stati membri possono prevedere che gli enti aggiudicatori ricorrano a una procedura negoziata senza previa indizione di gara. Gli Stati membri non consentono l’applicazione di tale procedura in casi diversi da quelli di cui all’articolo 50.

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