Articolo 10 Acqua

1. Per quanto riguarda l’acqua, la presente direttiva si applica alle seguenti attività:

a) la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile;

b) l’alimentazione di tali reti con acqua potabile.

2. La presente direttiva si applica anche agli appalti o ai concorsi di progettazione attribuiti o organizzati dagli enti aggiudicatori che esercitano un’attività di cui al paragrafo 1 e che riguardino una delle seguenti attività:

a) progetti di ingegneria idraulica, irrigazione o drenaggio, in cui il volume d’acqua destinato all’alimentazione con acqua potabile rappresenti più del 20 % del volume totale d’acqua reso disponibile da tali progetti o impianti di irrigazione o di drenaggio;

b) smaltimento o trattamento delle acque reflue.

3. L’alimentazione, da parte di un ente aggiudicatore che non è un’amministrazione aggiudicatrice, con acqua potabile di reti fisse che forniscono un servizio al pubblico non è considerata un’attività di cui al paragrafo 1 se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) la produzione di acqua potabile da parte di tale ente aggiudicatore avviene perché il suo consumo è necessario all’esercizio di un’attività non prevista dagli articoli da 8 a 11;

b) l’alimentazione della rete pubblica dipende solo dal consumo proprio di tale ente aggiudicatore e non supera il 30 % della produzione totale di acqua potabile di tale ente aggiudicatore, considerando la media degli ultimi tre anni, compreso l’anno in corso.

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