Articolo 90 Recepimento e disposizioni transitorie

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 18 aprile 2016. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri possono rinviare l’applicazione dell’articolo 22, paragrafo 1, fino al 18 ottobre 2018, eccettuati i casi in cui l’uso dei mezzi elettronici è obbligatorio ai sensi degli articoli 34, 35 o 36, dell’articolo 37, paragrafo 3, dell’articolo 51, paragrafo 2, o dell’articolo 53.

In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri possono rinviare l’applicazione dell’articolo 22, paragrafo 1, per le centrali di committenza fino al 18 aprile 2017.

Se uno Stato membro decide di rinviare l’applicazione dell’articolo 22, paragrafo 1, tale Stato membro garantisce che le amministrazioni aggiudicatrici possano scegliere tra i mezzi di comunicazione seguenti per tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni:

a) mezzi elettronici conformemente all’articolo 22;

b) posta o altro idoneo supporto;

c) fax;

d) una combinazione di questi mezzi.

3. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri possono rinviare l’applicazione dell’articolo 59, paragrafo 2, secondo comma, fino al 18 aprile 2018.

4. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri possono rinviare l’applicazione dell’articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, fino al 18 ottobre 2018.

5. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri possono rinviare l’applicazione dell’articolo 61, paragrafo 2, fino al 18 ottobre 2018.

6. Le disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 5 adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

7. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
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Giurisprudenza e Prassi

AVVALIMENTO - RESPONSABILITA' SOLIDALE

CORTE GIUST EU CONCLUSIONI 2015

La dir. 2004/18 osta all'inserimento nel capitolato d'oneri di condizioni che impongono ad un offerente che fa affidamento sulle capacita' di altri soggetti di concludere con i suddetti soggetti un accordo di partenariato o di costituire con questi una s.n.c. prima dell'aggiudicazione dell'appalto.

Gli articoli 47, paragrafo 2, e 48, paragrafo 3, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una condizione contenuta in un capitolato d'oneri, la quale impone ad un offerente che fa affidamento sulle capacita' di altri soggetti di concludere con i suddetti soggetti un accordo di partenariato o di costituire con questi una societa' in nome collettivo prima dell'aggiudicazione dell'appalto.