Articolo 86 Cooperazione amministrativa

1. Gli Stati membri si prestano assistenza reciproca e adottano provvedimenti per una efficace cooperazione reciproca, onde assicurare lo scambio di informazioni sulle materie di cui agli articoli 42, 43, 44, 57, 59, 60, 62, 64 e 69. Essi garantiscono la riservatezza delle informazioni che scambiano.

2. Le autorità competenti di tutti gli Stati membri interessati si scambiano informazioni in conformità con le regole in materia di protezione dei dati personali di cui alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (40) e alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (41).

3. Per valutare l’opportunità di utilizzare il sistema d’informazione del mercato interno (IMI) istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ai fini dello scambio di informazioni di cui alla presente direttiva, entro il 18 aprile 2015 è avviato un progetto pilota.
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