Articolo 70 Condizioni di esecuzione dell’appalto

Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere condizioni particolari in merito all’esecuzione dell’appalto, purché collegate all’oggetto dell’appalto ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 3, e indicate nell’avviso di indizione di una gara o nei documenti di gara. Dette condizioni possono comprendere considerazioni economiche, legate all’innovazione, di ordine ambientale, sociale o relative all’occupazione.
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Giurisprudenza e Prassi

DISPONIBILITA' DI AREE E MEZZI: NATURA DEL REQUISITO DI ESECUZIONE NELL'OFFERTA TECNICA (70)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

I requisiti di esecuzione sono, di regola, condizioni per la stipulazione del contratto di appalto, pur potendo essere considerati nella lex specialis come elementi dell’offerta, a volte essenziali, più spesso idonei all’attribuzione di un punteggio premiale. "In ipotesi di incertezza interpretativa va preferita una interpretazione delle clausole del bando nel senso che i mezzi e le dotazioni funzionali all’esecuzione del contratto, soprattutto quando valutabili ai fini dell’attribuzione del punteggio per l’offerta tecnica, devono essere individuati non già al momento della presentazione dell’offerta, con un impegno del concorrente ad acquisirne la disponibilità a carattere vincolante [...] ovvero compiutamente modulato dalla stazione appaltante quanto alla serietà ed alla modalità della sua assunzione o alle condizioni e ai termini di adempimento dell’obbligazione futura" (Cons. Stato, n. 722 del 2022).

Nel caso di specie, la Corte ha escluso che la mancata allegazione del titolo di disponibilità delle aree di cantiere costituisse causa di esclusione o dichiarazione fuorviante.