Articolo 61 Registro online dei certificati (e-Certis)

1. Al fine di facilitare la presentazione di offerte transfrontaliere, gli Stati membri garantiscono che le informazioni concernenti i certificati e altre forme di prove documentali introdotte in e-Certis e stabilite dalla Commissione siano costantemente aggiornate.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici ricorrono a e-Certis ed esigono in primo luogo i tipi di certificati o le forme di prove documentali che sono contemplati da e-Certis.

3. La Commissione mette a disposizione su e-Certis il DGUE in tutte le versioni linguistiche.
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