Articolo 26 Scelta delle procedure

1. Nell’aggiudicazione di appalti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici applicano le procedure nazionali adattate in modo da essere conformi alla presente direttiva, a condizione che, fatto salvo il disposto dell’articolo 32, sia stato pubblicato un avviso di indizione di gara conformemente alla presente direttiva.

2. Gli Stati membri prevedono la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di applicare procedure aperte o ristrette come disposto dalla presente direttiva.

3. Gli Stati membri prevedono la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di ricorrere a partenariati per l’innovazione come disposto dalla presente direttiva.

4. Gli Stati membri prevedono la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di applicare una procedura competitiva con negoziazione o un dialogo competitivo nelle seguenti situazioni:

a) per quanto riguarda lavori, forniture o servizi che soddisfano uno o più dei seguenti criteri:

i) le esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice non possono essere soddisfatte senza l’adozione di soluzioni immediatamente disponibili;

ii) implicano progettazione o soluzioni innovative;

iii) l’appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla loro natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica o a causa dei rischi ad essi connessi;

iv) le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dall’amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei punti da 2 a 5 dell’allegato VII;

b) per quanto riguarda lavori, forniture o servizi per i quali, in risposta a una procedura aperta o ristretta, sono presentate soltanto offerte irregolari o inaccettabili. In tali situazioni, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un bando di gara se includono nella procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli da 57 a 64 che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto.

In particolare sono considerate irregolari le offerte che non rispettano i documenti di gara, che sono state ricevute in ritardo, in relazione alle quali vi sono prove di corruzione o collusione, o che l’amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse. In particolare sono considerate inaccettabili le offerte presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria e le offerte il cui prezzo supera l’importo posto dall’amministrazione aggiudicatrice a base di gara dell’amministrazione aggiudicatrice stabilito e documentato prima dell’avvio della procedura di appalto.

5. La gara è indetta mediante un bando di gara a norma dell’articolo 49.

Nel caso in cui l’appalto sia aggiudicato mediante procedura ristretta o procedura competitiva con negoziazione, gli Stati membri possono, in deroga al primo comma del presente paragrafo, disporre che le amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali o specifiche categorie delle stesse possano indire la gara mediante un avviso di preinformazione conformemente all’articolo 48, paragrafo 2.

Se la gara è indetta mediante un avviso di preinformazione di cui all’articolo 48, paragrafo 2, gli operatori economici che hanno manifestato interesse in seguito alla pubblicazione dell’avviso di preinformazione sono successivamente invitati a confermare il proprio interesse per iscritto mediante un «invito a confermare interesse», conformemente all’articolo 54.

6. Nei casi e nelle circostanze specifici espressamente previsti all’articolo 32, gli Stati membri possono prevedere che le amministrazioni aggiudicatrici ricorrano a una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. Gli Stati membri non consentono l’applicazione di tale procedura in casi diversi da quelli di cui all’articolo 32.
Condividi questo contenuto:

Giurisprudenza e Prassi

COVID 19 – SOMMA URGENZA – AFFIDAMENTO DIRETTO – RIDUZIONE TERMINI

COMMISS. CEE COMUNICAZIONE 2020

Orientamenti della Commissione europea sull’utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-19