Articolo 20 Appalti riservati

1. Gli Stati membri possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto a laboratori protetti e ad operatori economici il cui scopo principale sia l’integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate o possono riservarne l’esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 % dei lavoratori dei suddetti laboratori, operatori economici o programmi sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati.

2. L’avviso di indizione di gara fa riferimento al presente articolo.
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Giurisprudenza e Prassi

APPALTI RISERVATI - INTERPRETAZIONE NORMA COMUNITARIA

CORTE GIUST EU SENTENZA 2021

L’articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, deve essere interpretato nel senso che non osta a che uno Stato membro imponga condizioni supplementari rispetto a quelle previste da tale disposizione, escludendo in tal modo dalle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici riservati taluni operatori economici che soddisfano le condizioni previste dalla suddetta disposizione, fatto salvo il rispetto, da parte di tale Stato membro, dei principi di parità di trattamento e di proporzionalità.