Articolo 13 Appalti sovvenzionati dalle amministrazioni aggiudicatrici

La presente direttiva si applica all’aggiudicazione dei seguenti contratti:

a) appalti di lavori sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 % da amministrazioni aggiudicatrici e il cui valore stimato, al netto dell’IVA, sia pari o superiore a 5 350 000 EUR, nel caso in cui tali appalti comportino una delle seguenti attività:

i) attività che riguardano i lavori di genio civile di cui all’allegato II;

ii) lavori di edilizia relativi a ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari e edifici destinati a scopi amministrativi;

b) appalti di servizi sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 % da amministrazioni aggiudicatrici e il cui valore stimato, al netto dell’IVA, sia pari o superiore a 214 000 EUR allorché tali appalti sono connessi a un appalto di lavori di cui alla lettera a).

Le amministrazioni aggiudicatrici che concedono le sovvenzioni di cui al primo comma, lettere a) e b), garantiscono il rispetto della presente direttiva qualora non aggiudichino esse stesse gli appalti sovvenzionati o quando esse aggiudichino tali appalti in nome e per conto di altri enti.

Articolo così modificato dal Regolamento Commissione Europea 24/11/2015 n. 2015/2170, in vigore dal 01/01/2016; soglie modificate dal Reg. CE 2017/2365 in vigore dal 1-1-2018; soglie modificate dal Reg. CE 2019/1828 in vigore dal 1-1-2020
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