Articolo 9 Revisione della soglia

1. Dal 30 giugno 2013 la Commissione verifica ogni due anni che la soglia di cui all’articolo 8, paragrafo 1, corrisponda alla soglia stabilita nell’accordo sugli appalti pubblici dell’Organizzazione mondiale del commercio («AAP») per le concessioni di lavori e procede, se necessario, alla revisione di tale soglia in conformità del presente articolo.

In conformità con il metodo di calcolo di cui all’AAP sugli appalti pubblici, la Commissione calcola il valore di tale soglia sulla base del valore giornaliero medio dell’euro rispetto ai diritti speciali di prelievo durante i ventiquattro mesi che terminano il 31 agosto precedente la revisione che entra in vigore il 1o gennaio. Il valore della soglia in tal modo riveduta è arrotondato, se necessario, al migliaio di euro inferiore al dato risultante da tale calcolo, per assicurare il rispetto della soglia in vigore prevista dall’AAP che è espressa in diritti speciali di prelievo.

2. Dal 1o gennaio 2014 ogni due anni la Commissione determina, nelle valute nazionali degli Stati membri la cui moneta non è l’euro, i valori delle soglie di cui all’articolo 8, paragrafo 1, rivedute a norma del presente articolo, paragrafo 1.

In conformità con il metodo di calcolo di cui all’AAP, la determinazione di tali valori è basata sulla media del valore giornaliero di tali valute corrispondente alla soglia applicabile espressa in euro durante i ventiquattro mesi che terminano il 31 agosto precedente la revisione che entra in vigore il 1o gennaio.

3. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea la soglia riveduta di cui al paragrafo 1, il suo controvalore nelle valute nazionali di cui al paragrafo 2, primo comma, e il valore determinato conformemente al paragrafo 2, secondo comma, all’inizio del mese di novembre successivo alla loro revisione.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 48 per adattare la metodologia di cui al paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo alle modifiche della metodologia di cui all’AAP sugli appalti pubblici per la revisione delle soglie di cui all’articolo 8, paragrafo 1, e per la determinazione dei valori corrispondenti nelle valute nazionali degli Stati membri la cui moneta non è l’euro, come menzionato al paragrafo 2 del presente articolo.

Alla Commissione è inoltre conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 48 per la revisione delle soglie di cui all’articolo 8, paragrafo 1, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

5. Qualora si renda necessaria la revisione di tale soglia e i limiti di tempo non consentano l’uso della procedura di cui all’articolo 48, e quindi motivi imperativi d’urgenza lo richiedano, la procedura di cui all’articolo 49 si applica agli atti delegati adottati ai sensi del paragrafo 4, secondo comma, del presente articolo.

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