Articolo 6 Amministrazioni aggiudicatrici

1. Ai fini della presente direttiva per «amministrazioni aggiudicatrici» si intendono lo Stato, le autorità regionali o locali, gli organismi di diritto pubblico o le associazioni costituite da uno o più di tali enti o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico diversi da enti, organismi o associazioni che svolgono una delle attività di cui all’allegato II e aggiudicano una concessione per lo svolgimento di una di tali attività.

2. Per «autorità regionali» si intendono tutte le autorità delle unità amministrative elencate in modo non tassativo nelle NUTS 1 e 2, di cui al regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (20).

3. Per «autorità locali» si intendono tutte le autorità delle unità amministrative che rientrano nei livelli NUTS 3 e delle unità amministrative inferiori, secondo il regolamento (CE) n. 1059/2003.

4. Per «organismi di diritto pubblico» si intendono gli organismi che presentano tutte le seguenti caratteristiche:

a) sono istituiti per lo specifico scopo di soddisfare esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;

b) sono dotati di personalità giuridica; e

c) sono finanziati in modo maggioritario dallo Stato, dalle autorità regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico; o la cui gestione è posta sotto la vigilanza di tali autorità o organismi; o il cui organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza è costituito da membri più della metà dei quali è designata dallo Stato, dalle autorità regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico.

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