Articolo 53 Monitoraggio e relazioni

La Commissione valuta gli effetti economici sul mercato interno, in particolare in relazione a fattori quali l’aggiudicazione di appalti transfrontalieri e i costi di transazione, derivanti dall’applicazione delle soglie di cui all’articolo 8 e trasmette una relazione in proposito al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 18 aprile 2019. L’adeguatezza del livello delle soglie è esaminata nell’ambito dei negoziati condotti in virtù dell’AAP, tenendo presente l’impatto dell’inflazione e i costi di transazione. La Commissione valuta, ove possibile e opportuno, se proporre un aumento degli importi delle soglie applicabili in virtù dell’AAP durante il successivo ciclo di negoziati.

In caso di qualsiasi modifica degli importi delle soglie applicabili in virtù dell’AAP, alla relazione, se del caso, fa seguito una proposta legislativa che modifica le soglie definite nella presente direttiva.

La Commissione valuta inoltre gli effetti economici sul mercato interno delle esclusioni previste all’articolo 12 tenuto conto delle strutture specifiche del settore idrico e trasmette una relazione in proposito al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 18 aprile 2019.

La Commissione esamina il funzionamento della presente direttiva e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 18 aprile 2021, e successivamente ogni cinque anni, sulla base delle informazioni che gli Stati membri forniscono in conformità dell’articolo 45, paragrafo 3.

La Commissione pubblica i risultati dell’esame effettuato conformemente al quarto comma.

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