Articolo 41 Criteri di aggiudicazione

1. Le concessioni sono aggiudicate sulla base di criteri oggettivi che siano conformi ai principi di cui all’articolo 3 e assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di concorrenza effettiva in modo da individuare un vantaggio economico complessivo per l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore.

2. I criteri di aggiudicazione sono connessi all’oggetto della concessione e non attribuiscono una incondizionata libertà di scelta all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore. Essi possono includere, tra l’altro, criteri ambientali, sociali o relativi all’innovazione.

Tali criteri sono accompagnati da requisiti che consentono di verificare efficacemente le informazioni fornite dagli offerenti.

L’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore verifica la conformità effettiva delle offerte ai criteri di aggiudicazione.

3. L’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore elenca i criteri in ordine decrescente di importanza.

In deroga al primo comma, se l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore riceve un’offerta che propone una soluzione innovativa con un livello straordinario di prestazioni funzionali che non avrebbe potuto essere prevista da un’amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore diligente, l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore può, in via eccezionale, modificare l’ordine dei criteri di aggiudicazione per tenere conto di tale soluzione innovativa. In tal caso, l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore informa tutti gli offerenti in merito alla modifica dell’ordine di importanza ed emette un nuovo invito a presentare offerte tenuto conto dei termini minimi di cui all’articolo 39, paragrafo 4. Se i criteri di aggiudicazione sono stati pubblicati al momento della pubblicazione del bando di concessione, l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore pubblica un nuovo bando di concessione nel rispetto dei termini minimi di cui all’articolo 39, paragrafo 3.

La modifica dell’ordine non deve dar luogo a discriminazioni.

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