Articolo 28 Riservatezza

1. Salvo che non sia altrimenti previsto nella presente direttiva o nella legislazione nazionale cui è soggetta l’amministrazione aggiudicatrice, in particolare la legislazione riguardante l’accesso alle informazioni, e fatti salvi gli obblighi in materia di pubblicità sui contratti di concessione aggiudicati e gli obblighi di informazione dei candidati e degli offerenti, previsti agli articoli 32 e 40, l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore non rivela informazioni comunicate dagli operatori economici e da essi considerate riservate, compresi anche, ma non esclusivamente, segreti tecnici o commerciali, nonché gli aspetti riservati delle offerte.

Il presente articolo non osta alla diffusione pubblica di parti non riservate dei contratti conclusi, comprese le successive modifiche.

2. L’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore possono imporre agli operatori economici condizioni intese a proteggere la natura confidenziale delle informazioni che essi rendono disponibili durante tutta la procedura di aggiudicazione delle concessioni.

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